Garanzia Futuro

Con SACE puoi accedere più facilmente a finanziamenti per la crescita sui mercati globali, per sostenere l’innovazione tecnologica ed il processo di digitalizzazione, per investire nelle infrastrutture e nella sostenibilità, nelle filiere strategiche e nelle aree economicamente svantaggiate, dando un impulso alla competitività e alla produttività del Sistema Paese.

Inoltre, Garanzia Futuro permette di contribuire alla crescita dell’ecosistema sociale grazie allo sviluppo dell’imprenditoria femminile. 

A chi è dedicato

A tutte le aziende italiane, ed in particolare alle PMI.

Per essere idonei per l’intervento SACE nell’ambito di Garanzia Futuro, le operazioni di finanziamento dovranno ricadere nell’ambito di eligibility definito.

Benefici

  • Accesso facilitato a finanziamenti a medio/lungo termine
  • Incremento delle linee di fido disponibili presso sistema bancario.

 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prodotto venduto da SACE.

Faq

Possono beneficiare dei finanziamenti garantiti ai sensi della garanzia Futuro le società di capitali con almeno tre anni di operatività, appartenenti a tutti i settori merceologici e classi dimensionali, dalle PMI, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea alle non PMI.
Secondo quanto specificato nella Richiesta di Finanziamento e nella relativa Autocertificazione Rilievo Strategico, sono ammissibili a garanzia FUTURO le operazioni di concessione di nuova finanza che favoriscono il processo di crescita delle imprese in Italia e sui mercati globali, l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, gli investimenti in infrastrutture, il supporto alle filiere e ai territori, l’imprenditoria femminile.
È possibile supportare finanziamenti a medio/lungo termine fino a 50 Mln di Euro in linea capitale, con durata compresa tra i 2 e i 20 anni e con garanzia SACE pari al 70%.
Sono ammessi a copertura i finanziamenti di spese sostenute da non oltre i 18 mesi antecedenti alla data della richiesta di finanziamento, per il valore di ammortamento residuo e nei limiti in cui sussistano o siano attesi ulteriori costi e/o spese di gestione e/o manutenzione e/o di realizzazione non ancora sostenuti alla data della richiesta di finanziamento.
Le spese sostenute dall’impresa beneficiaria tra la data di richiesta del finanziamento e l’erogazione dello stesso, ad es. a titolo di anticipi, sono ammesse alla copertura.
La percentuale di copertura è fissa al 70%.
Sì. I soggetti esenti dalla presentazione della documentazione Antimafia ai sensi della normativa applicabile devono compilare l’apposito modulo di esenzione allegato alla richiesta di finanziamento. 
Si intende il fatturato civilistico dell’impresa richiedente il finanziamento.
Possono variare in funzione dell’importo richiesto.
Sì, devono essere comunicate a SACE e risultare conformi alle disposizioni della convenzione.
L’importo minimo del Finanziamento è pari a € 50 mila.
I requisiti che le Imprese Beneficiarie devono rispettare sono indicati nelle Condizioni Generali.
Ai sensi della Convenzione Futuro, le Imprese Beneficiarie alla data della Richiesta di Finanziamento, non devono risultare in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01. Tale dichiarazione è fornita dall’impresa nell’Allegato 3 – Richiesta di Finanziamento. L’istituto finanziatore deve accertare che l’Impresa Beneficiaria non sia in difficoltà finanziaria e che, secondo l’Art. 9.1(i) delle condizioni generali della Convenzione Futuro, rispetti i requisiti compresi in convenzione.
No, le Start Up e i project finance non sono processabili con la Convenzione Futuro e la valutazione creditizia non potrà basarsi esclusivamente sui flussi di cassa prospettici derivanti dall’operazione di finanziamento come elemento esaustivo ai fini dell’eleggibilità.
La tempistica è quella dichiarata dall’impresa beneficiaria nella richiesta di finanziamento.
L’erogazione deve avvenire su un conto dell’azienda presso il soggetto finanziatore. Non è richiesto la presenza di un conto dedicato. L’impresa è responsabile per l’utilizzo dei fondi erogati in conformità con lo scopo del contratto di finanziamento e con le dichiarazioni rilasciata nella Richiesta di Finanziamento. Se la banca finanziatrice non ha possibilità di aprire il conto al debitore, è possibile erogare i finanziamenti su un conto corrente del debitore in altra banca e che abbia IBAN italiano.
SACE ha il diritto di sollevare in sede di escussione eccezioni in relazione ad eventuali inadempimenti del Soggetto Finanziatore agli impegni di cui agli articoli 5 (Remunerazione della Garanzia SACE), 6.1 (Escussione della Garanzia SACE), 9.1 (Obblighi, Dichiarazioni e Manleve del Soggetto Finanziatore), paragrafi da (i) a (v), da (vii) a (ix), (xiii) e (xiv), delle Condizioni Generali.
Si. Ricavi delle vendite sul bilancio civilistico, voce A1.
Ai sensi della Convenzione, SACE può porre in essere, o delegare a terzi per suo conto, ispezioni e/o verifiche “a campione” volte ad accertare il rispetto dei termini e delle condizioni previste, oltre ad effettuare il monitoraggio periodico sui rapporti trimestrali inviati dai Soggetti Finanziatori
No. Le garanzie sono emesse a condizioni di mercato.
Sì. L’approvatore può modificarla prima che venga inviata a SACE.
È possibile caricare Allegato 3, sub-allegati certificazione antimafia, bilancio e CR. Altra documentazione può essere inviata via PEC. Oltre alla documentazione standard è possibile fornire elementi aggiuntivi valorizzati nell'ambito della delibera banca (i.e. term sheet, report creditizio, due diligence approfondita sul busineess plan, struttura del debito).
No. Non sono previste per SACE altre commissioni oltre al premio.
Sì, da ricomprendersi nella durata massima.
Sì, è escluso da entrambe. Il preammortamento tecnico non dovrà essere indicato nella richiesta di garanzia a portale ma verrà calcolato da SACE. A portale dovrà essere indicato solo il preammortamento finanziario.
Sì.
No, non possono essere modificate. Successivamente possono essere modificate previo consenso di SACE.
SACE non visiona in fase di istruttoria la documentazione finanziaria e non entra nel merito del contratto di finanziamento. SACE si basa sulla dichiarazione della Banca per quanto riguarda i contenuti minimi da inserire nel Contratto di finanziamento e prenderà atto di eventuali covenant che l’Istituto Finanziatore intenderà inserire nel contratto di finanziamento.
Si, qualora il soggetto beneficiario sia in grado di rilasciare tutte le dichiarazioni ed assumere tutte le obbligazioni e gli impegni previsti ai sensi della Convenzione
Sono ammissibili e ricompresi nella fattispecie “spese da sostenere”.
Le Segnalazioni Negative devono essere segnalate tempestivamente via PEC, in aggiunta alle informazioni contenute nella rendicontazione trimestrale. 
Si tratta di una modifica dell’operazione su cui è previsto il consenso di SACE.
Il dato viene fornito dalla Banca attraverso il report CR. Il dato del 20% si riferisce al momento in cui la Banca inserisce la richiesta di garanzia. Successivamente è considerato un pregiudizievole. In caso di sconfinamenti/sofferenze, la Banca dovrà fornire a SACE evidenza degli elementi oggettivi attestanti la rapida risoluzione della sofferenza.
Sì. Il soggetto può beneficiare di garanzia Futuro anche se ha già beneficiato di Garanzia Italia/Supporto Italia, ferma restando la positiva valutazione del merito creditizio.
Sì, l’impresa può farlo. L’importo dipende dal merito creditizio. I progetti devono essere diversi.
Gli investimenti possono essere realizzati in Italia e all’estero, salvo che nei paesi embargati oggetto di sanzioni internazionali, come previsto dalla convenzione
La convenzione è valida per 12 mesi e viene rinnovata in maniera tacita salvo disdetta da una delle parti.
Le informazioni richieste devono essere riportate sul portale ExportPlus.
SACE non effettua pre-analisi.
Sì. È inoltre obbligatorio per finanziamenti con quota capitale >= ad euro 1,250 mln.
Non si rilevano preclusioni rispetto all’eligibility di tali soggetti come debitori di finanziamenti coperti dalla Garanzia Futuro. Le imprese beneficiarie devono in ogni caso rispettare i requisiti previsti in convenzione.
Tipicamente vengono utilizzati gli ultimi tre bilanci.
Il debitore lo deve inviare alla Banca e, su richiesta, a SACE. La Banca informerà SACE attraverso la rendicontazione trimestrale.
No, la Convenzione non prevede la gestione di finanziamenti in pool.
Si tratta di una previsione di cui all’Art.4, cui è sempre richiamata la diligenza da parte della banca ai sensi delle Condizioni Generali.
Si tratta di un obbligo della banca ai sensi delle Condizioni Generali.
In convenzione è previsto che il finanziamento sia erogato a beneficio di un’Impresa Beneficiaria. Può essere prevista la presenza di un Garante che rispetti i requisiti previsti in convenzione per le Imprese Beneficiarie.
Ai sensi delle CG, il soggetto beneficiario deve essere quello che realizza il progetto.
Per essere applicabili le griglie di pricing “secured”, l’ipoteca deve rispettare i requisiti previsti in Convenzione, in particolare con un LTV massimo del 72%.
Al fine di consentire il necessario rinnovo delle informazioni antimafia, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice antimafia, le imprese, entro 30 giorni dalla data di modifica, debbono trasmettere alla Prefettura che ha rilasciato l’informazione, copia degli atti da cui risultino le variazioni dei soggetti destinatari delle verifiche antimafia, come indicati all’art. 85 D.lgs. 159/2011.
La valutazione creditizia SACE avrà ad oggetto i dati della sola società beneficiaria e non potrà tener conto di valutazione personali dei soci o di altre garanzie personali e/o forme di patronage. L’appartenenza a un gruppo verrà valutata solo in caso di esplicito rilascio di una garanzia dalla capogruppo/società sorelle meritevoli di credito.
SACE effettua l’istruttoria necessaria per la concessione della garanzia, in conformità alle proprie norme statutarie, alla disciplina vigente e sulla base di proprie valutazioni indipendenti. La determinazione di concedere ovvero negare la garanzia è rimessa all’insindacabile apprezzamento di SACE
Le verifiche sono quelle indicate nelle Condizioni Generali – v. art. 4.
Sì, sono ammissibili erogazioni multiple del finanziamento.
L’azienda può procedere con un’altra richiesta per una nuova operazione.
Data la natura a mercato del prodotto, la bancabilità dell’operazione inclusiva di fattori a mitigazione del rischio, deve prescindere dal rilascio della copertura SACE.
L’azienda può complementare il progetto di investimento per il quale ha ottenuto parziale copertura con il finanziamento garantito con altre fonti finanziarie, purchè non a loro volta coperte da analoga copertura SACE. Qualora la richiesta di copertura si inserisca in un investimento più ampio, è utile fornire a SACE un’informativa sintetica sul funding complessivo del progetto a integrazione della documentazione standard.
Si, anche in caso di decadenza dal beneficio del termine e conseguente risoluzione del contratto di finanziamento, il pagamento degli indennizzi resta operante secondo quanto previsto dall’art. 6.4 delle C.G. Sarà pertanto esclusiva ed insindacabile scelta di SACE il pagamento ai sensi della Garanzia SACE in via anticipata.
È sufficiente un sollecito di pagamento. Tuttavia, ai sensi dell’art. 8.1 delle Condizioni Generali il Soggetto Finanziatore deve tempestivamente e diligentemente attivare tutti i rimedi giudiziali e stragiudiziali necessari a preservare e recuperare il credito derivante dal relativo Contratto di Finanziamento ai fini della tutela delle comuni ragioni di credito
A seguito dell’invio della richiesta di escussione, il Soggetto Finanziatore dovrà continuare le azioni volte alla tutela del credito eventualmente già intraprese di concerto con SACE. Successivamente, una volta ricevuto l’indennizzo, le parti potranno procedere disgiuntamente e autonomamente alle di recupero relativamente alla propria quota, salvo diverso accordo.
SACE deve essere informata tempestivamente ai fini di poter esprimere il proprio assenso o dissenso alla richiesta ed al fine di poter partecipare ad eventuali tavoli negoziali. Sarà necessaria un’opportuna condivisione delle informazioni relative all’operazione tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: bozza del business plan, bilanci degli ultimi 3 esercizi, cash flow prospettici, Centrale Rischi, esposizione MLT in essere verso l’Impresa beneficiaria e eventuali ulteriori Soggetti Garanti.