Economia circolare: le opportunità per il Made in Italy all'estero

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Negli ultimi anni è cresciuta – e continua a crescere sempre di più – l’attenzione ai temi dell’ecologia, della sostenibilità e della green economy. Le istituzioni, nazionali e internazionali, da un lato, e le imprese dall’altro, stanno sviluppando una spiccata sensibilità in tale ambito.

Molte sono le iniziative intraprese dalle autorità e dalle organizzazioni al fine di promuovere un orientamento green in tutta la comunità, dal privato cittadino alle imprese fino ad arrivare alle istituzioni pubbliche.

Tra queste ultime, anche le dogane hanno sviluppato una propria vision incentrata sulla sostenibilità.

 

 

Da dove parte la rivoluzione green

Il 26 gennaio 2020, la WCO (World Customs Organization – Organizzazione Mondiale delle Dogane) ha celebrato l’International Customs Day, la giornata mondiale delle dogane, quest’anno dedicata proprio alla sostenibilità: “Customs fostering Sustainability for People, Prosperity and the Planet1”.

In tale ambito, le autorità doganali contribuiscono al contrasto al commercio illegale di rifiuti tossici, di sostanze dannose per l’ozono e di specie a rischio di estinzione. Ma non solo: procedure doganali, regole di origine e semplificazioni perseguono il medesimo obiettivo.

Nel 2004, anche le Nazioni Unite hanno lanciato la Green Customs Initiative2, una partnership tra diverse organizzazioni internazionali – tra cui la WCO – volta al potenziamento di dogane e altre autorità di frontiera nella lotta al commercio illegale di beni pericolosi per la salute ambientale del pianeta.

È anche in tale scenario che si colloca il trend di digitalizzazione delle procedure doganali che accomuna le dogane di tutto il mondo: in UE, il Codice Doganale dell’Unione (Regolamento 952/2013), entrato in vigore il 1° maggio 2016, ha tra i suoi obiettivi cardine la creazione di una dogana paperless, che si concretizza nell’eliminazione della carta dalle procedure e nella loro totale informatizzazione entro il 31 dicembre 2025.

Il passaggio ai sistemi informatici ha già avuto inizio: il 2 ottobre 2017 è entrato in funzione il Trader Portal/Customs Decision System, il portale telematico attraverso cui l’operatore unionale presenta determinate domande di decisione/autorizzazione e l’autorità doganale gestisce l’istruttoria e la decisione medesima. Dal 1° ottobre 2019, poi, anche le domande di autorizzazione AEO e di ITV (Informazioni Tariffarie Vincolanti) devono essere presentate esclusivamente attraverso Trader Portal, eliminando i moduli cartacei precedentemente utilizzati.

Tale trasformazione digitale riguarderà ugualmente le dichiarazioni doganali, che nei prossimi anni verranno totalmente informatizzate: il DAU (Documento Amministrativo Unico), il format attuale delle dichiarazioni doganali, scomparirà per essere sostituito da modalità informatizzate di trasmissione dei dati per lo sdoganamento.


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Cosa significa economia circolare e come influisce sulla normativa doganale

La normativa doganale, poi, è fonte di incentivi alle imprese affinché si adoperino per l’implementazione di processi produttivi, non più lineari ma circolari, in cui gli scarti e i rifiuti di produzione, nonché gli oggetti fuori uso, di un ciclo produttivo vengono recuperati e riutilizzati nel ciclo produttivo successivo.

Proprio da ciò deriva il concetto di economia circolare, intesa come sistema auto-rigenerante in cui il riciclo e il riutilizzo dei materiali costituiscono una parte centrale del processo produttivo.

In tale ottica, le imprese manifatturiere diventano tra i protagonisti dell’economia circolare. I rifiuti derivanti dal processo di produzione e i materiali giunti alla fine del proprio ciclo di vita possono essere reimpiegati nella lavorazione di nuovi prodotti.

Gli incentivi forniti dalla normativa doganale sono strettamente collegati al tema dell’origine (non preferenziale e preferenziale) e del Made in Italy, simbolo di pregio e qualità che contraddistingue l’industria italiana nel mondo.

 

Origine preferenziale e non preferenziale: differenze e opportunità

Quando tratta di origine, il Codice Doganale dell’Unione (CDU) – riprendendo quanto previsto dall’Agreement on Rules of Origin3 – opera una distinzione tra prodotti interamente ottenuti in un unico Paese e prodotti alla cui fabbricazione contribuiscono due o più Paesi.

Nella determinazione dell’origine non preferenziale dei prodotti lavorati interviene il principio, universalmente riconosciuto, di ultima trasformazione o lavorazione sostanziale sulla base del quale i prodotti alla cui produzione hanno contribuito più Paesi si considerano originari del Paese in cui hanno subito tale lavorazione. La UE, per alcuni beni, ha tradotto il suddetto principio in regole ben precise (contenute nell’allegato 22-01 del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446 e successive modifiche), al rispetto delle quali si considera che i prodotti abbiano subito un’ultima lavorazione sostanziale.

I prodotti, invece, interamente ottenuti in un solo Paese possono essere automaticamente considerati originari di tale Paese.

Il CDU fornisce una lista puntuale di tali merci4: per esempio, i prodotti minerali estratti in un Paese, gli animali vivi ivi allevati, i prodotti del regno vegetale ivi raccolti sono prodotti interamente ottenuti e quindi originari di tale Paese.

Il CDU include, poi, in tale categoria di beni “i cascami e gli avanzi risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime”.

Ciò significa che i materiali derivanti da scarti o da prodotti in disuso, riciclati per ricavarne materie prime, sono da considerarsi originari del Paese in cui sono stati recuperati, a prescindere dall’origine non preferenziale iniziale del materiale o prodotto riutilizzato. Non solo: il CDU prevede che i prodotti fabbricati esclusivamente a partire da detti prodotti interamente ottenuti siano considerati anch’essi interamente ottenuti5.

Per capire gli effetti di tali disposizioni, prendiamo ad esempio un’azienda produttrice di valvole fabbricate a partire da metallo di origine cinese. Durante il processo di produzione delle valvole, vengono prodotti scarti di materiale metallico. L’impresa produttrice decide di recuperare i cascami e di fonderli per riutilizzarli nel processo di produzione delle valvole.

Sulla base di quanto previsto dalla normativa doganale, i residui di lavorazione sono considerati interamente ottenuti in Italia e, dunque, sono di origine non preferenziale Italia. La valvola fabbricata a partire da tali cascami sarà, di conseguenza, 100% Made in Italy.

 

 

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Gli accordi di libero scambio legati all'origine di provenienza

Il concetto di prodotti interamente ottenuti non è limitato esclusivamente all’origine non preferenziale delle merci ma viene ripreso anche nell’ambito dell’origine preferenziale dagli accordi di libero scambio siglati dall’Unione Europea con Paesi terzi.

I prodotti considerati interamente ottenuti ai fini dell’origine preferenziale sono pressoché identici a quelli previsti dal CDU. Per esempio, il CETA (l’accordo tra Unione europea e Canada) annovera, tra gli interamente ottenuti, le materie prime derivanti da prodotti in disuso recuperati in una delle parti contraenti e i componenti recuperati dai prodotti usati, a condizione che tali componenti siano incorporati in altri prodotti o che subiscano delle lavorazioni tali da renderli equivalenti a prodotti nuovi dello stesso tipo.

Si prenda, ad esempio, una caldaia non più funzionante il cui bruciatore, però, è ancora utilizzabile. Tale componente viene recuperato, in Italia, e sottoposto ad una lavorazione che lo rende praticamente uguale, in termini di prestazione e di aspettativa di vita, ad un bruciatore nuovo. Il bruciatore sarà di origine preferenziale UE e potrà essere importato in Canada con beneficio daziario. Peraltro, in Canada potrà essere impiegato come componente di una nuova caldaia come se fosse originario del Canada, in forza dell’applicazione del cumulo bilaterale, contribuendo al raggiungimento dell’origine preferenziale Canada della caldaia.

Pertanto, l’ecologia, la sostenibilità, l’economia circolare sono temi cari anche alla dogana che mette a disposizione delle imprese strumenti che rendono non solo conveniente ma anche vantaggiosa l’implementazione di un modello aziendale bastato sul riutilizzo e sul riciclo.

 

 

 

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Economia circolare in Italia

In Italia, poi, il riciclo e il riuso beneficiano anche di agevolazioni fiscali: l’art. 26-ter del D.L. 34 del 30 aprile 2019, ad esempio, prevede, per le imprese e per i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo, un credito d’imposta pari al 25% del costo di acquisto sia di semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami sia di compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

Oltre a ciò, l’articolo 26-bis del medesimo D.L. premia il riutilizzo o il riciclo degli imballaggi, prevedendo un abbuono pari al 25% del prezzo dell’imballaggio ai soggetti che lo restituiscono, entro un mese dall’acquisto, al venditore. Contestualmente, al venditore è riconosciuto un credito di imposta pari al doppio dell’importo degli abbuoni riconosciuti all’acquirente, a prescindere che quest’ultimo li abbia utilizzati.

Il tema dell’economia circolare è caro alle aziende tanto che le istituzioni e le associazioni industriali si sono impegnate nell’organizzazione di eventi, seminari e workshop per sensibilizzare e guidare le imprese nell’attuazione di un modello circolare.

 

 

 

1 Traduzione: La dogana per la sostenibilità per le persone, la prosperità e il pianeta.

https://www.greencustoms.org/

3 L’Agreement on Rules of Origin (ARO) è il risultato dell’Uruguay Round dei negoziati della WTO (World Trade Organization) tenutosi nel 1994.

4 Articolo 31 del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446.

5 Articolo 31, lettera j, del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446.

 

 

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