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Come aderire a Garanzia Italia
Il soggetto finanziatore per aderire a Garanzia Italia, ricevere le credenziali per accedere al Portale e sottomettere la richiesta di garanzia deve seguire i seguenti passi:
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Esiste un criterio quantitativo legato alla misurazione degli impatti COVID-19 oppure è sufficiente ottenere una dichiarazione da parte dell’impresa che richiede il finanziamento?
È sufficiente la dichiarazione da parte dell’impresa che richiede il finanziamento e la possibilità per l’impresa, in caso di richiesta da parte di SACE, di dimostrare l’impatto subito.
Per l'ottenimento della garanzia SACE è necessario dichiarare di aver subito una riduzione di fatturato nel 2020 rispetto allo scorso anno o è accettata anche la dichiarazione di altre forme di difficoltà rivenienti dall’emergenza Covid-19?
L’impresa beneficiaria può dichiarare e dimostrare di essere incorsa anche in altre difficoltà che possono aver colpito l’impresa beneficiaria a seguito dell’emergenza Covid-19, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Riduzione del fatturato non già verificatasi ma prospettica
- Difficoltà finanziarie (insoluti/rallentamento incassi)
- Difficoltà di approvvigionamento (aumento costi, chiusura fornitori, mancanza dilazioni di pagamento)
- Aumento generalizzato dei costi
- Aumento di fatturato rispetto al 2019 ma riduzione rispetto ai budget attesi da investimenti effettuati precedentemente con conseguente insostenibilità degli stessi
Gli agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sono ammessi alla garanzia SACE ex DL 23?
Si, SACE può intervenire a capienza raggiunta della disponibilità sul Fondo Centrale di Garanzia.
I soggetti quali gli enti appartenenti al terzo settore o le imprese che svolgono attività finanziarie e assicurative, possono accedere alla garanzia SACE?
I soggetti quali gli enti appartenenti al terzo settore e le aziende pubbliche (ad esempio le municipalizzate) o le imprese che svolgono attività finanziarie e assicurative, possono accedere alla garanzia SACE?
Al fine di poter stabilire se tali soggetti siano ammissibili alla garanzia SACE, sarà necessaria la verifica da parte del soggetto finanziatore del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente nonché della sussistenza delle caratteristiche tipiche di attività d’impresa necessarie per l’accesso alla garanzia. Pertanto, il soggetto finanziatore è tenuto a verificare che:
1.l’impresa esercita un’attività economica prevalente ed è iscritta nel Registro delle imprese, cui sono iscritti obbligatoriamente gli enti del terzo settore che svolgono “la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale” (cfr. art. 11 del D.lgs. 117/2017)
oppure:
2. l’impresa svolge un’attività economica in forma imprenditoriale. Tale aspetto potrà essere confermato oltre che dagli ultimi bilanci anche da altra documentazione ritenuta idonea a dimostrare l’esercizio di tale attività, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo (i) Statuto dal quale risulti che, oltre ad avere sede in Italia, può porre in essere ogni opportuno atto, contratto o convenzione per l’ottenimento di un finanziamento, nonché stipulare contratti o convenzioni di qualsiasi genere, che siano necessari, opportuni o utili al raggiungimento degli scopi dell’impresa stessa, (ii) presenza di un Collegio di Revisori e capacità di predisporre bilanci di esercizio e di previsione, (iii) iscrizione alla Camera di Commercio o nella REA.
Si rammenta che le banche e gli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito in Italia non sono eleggibili ai fini della garanzia SACE.
Ai fini del calcolo dell’importo del prestito assistito dalla garanzia si fa riferimento al concetto di “fatturato”: è da intendere con riferimento ai ricavi oppure al valore della produzione dell’impresa richiedente?
La definizione di fatturato è riferibile alla voce ricavi e si applica anche con riferimento a quelle imprese che, come ad esempio, nel settore edilizio, potrebbero avere come riferimento altri aggregati (ad es. il valore della produzione).
Che cosa si intende per fatturato consolidato in caso di gruppi con società all’estero e quali sono le relative modalità di calcolo?
Per la verifica del limite di cui al comma 3 dell’art. 1 del DL n. 23 del 08/04/2020, si considera il fatturato consolidato in Italia, escludendo quello realizzato dalle legal entity appartenenti al medesimo Gruppo dell’impresa beneficiaria ma con sede legale all’estero.
Ad esempio per imprese beneficiarie appartenenti a gruppi industriali senza operatività infragruppo, il "fatturato consolidato in Italia" può essere calcolato sottraendo al fatturato consolidato di gruppo i fatturati delle legal entity estere appartenenti allo stesso gruppo oppure, in alternativa, sommando i fatturati civilistici delle legal entity con sede legale in Italia appartenenti al gruppo. Un esempio numerico in caso di Gruppo che non presenta operatività infragruppo: se il fatturato consolidato di un Gruppo è uguale a 100 e il fatturato delle legal entity estere è pari a 20, il "fatturato consolidato in Italia" sarà uguale a 100-20 = 80.
Qualora il Gruppo di appartenenza dell’impresa beneficiaria dovesse presentare delle partite infragruppo, il fatturato consolidato in Italia può essere calcolato sottraendo al fatturato consolidato del Gruppo, il fatturato realizzato dalle legal entity estere appartenenti al medesimo Gruppo e sommando il fatturato realizzato dalle legal entity estere a valere su beni/servizi acquistati dalle legal entity italiane del Gruppo (al netto dell’eventuale margine realizzato dalle legal entity estere dalla vendita di beni o servizi acquistati dalle legal entity italiane). Un esempio numerico in caso di Gruppo con operatività infragruppo: il fatturato consolidato del gruppo è pari a 200; il fatturato delle legal entity estere del Gruppo è pari a 100; il fatturato delle legal entity estere realizzato su beni o servizi acquistati dalle legal entity italiane del Gruppo è pari a 25 (di cui 5 di relativo margine). In questo caso il fatturato consolidato in Italia del Gruppo può essere pari a 200-100+25-5 = 120.
Ai fini della lettura del decreto, per gruppo si intendono le società con sede in Italia di un gruppo economico? Come si considerano le aziende italiane con capogruppo e / o tesoreria all’estero?
Le imprese che possono accedere alla garanzia Italia devono avere sede legale in Italia, a prescindere dalla capogruppo estera. Sono in ogni caso escluse le società che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sia controllata, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paese o territorio non cooperativo a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I della lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea. La condizione di cui al presente comma non si applica se la società dimostra che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.
Come si calcola il limite dell’importo finanziabile?
Se la società non appartiene ad un gruppo il massimo tra il 25% del suo fatturato in Italia e il doppio dei costi del personale sostenuti in Italia come risultanti da bilancio individuale (oppure, nel caso l’Impresa Beneficiaria abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, in questo calcolo si prendono a riferimento i costi del personale attesi per i primi due anni di attività).
Se la società appartiene ad un gruppo il calcolo prende in considerazione il fatturato consolidato di gruppo in Italia e i costi del personale sostenuti in Italia.
Ai fini della lettura del decreto, come si deve definire l’esposizione deteriorata dell’impresa beneficiaria, affinché la stessa possa accedere alla garanzia?
Ai fini del rilascio della garanzia, al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come rilevabili dal soggetto finanziatore.
Ai fini della definizione di “impresa in difficoltà”, come va calcolato il relativo patrimonio netto contabile?
Nella definizione del rapporto debito/patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'impresa, che non può essere superiore a 7,5, così come indicato dal punto 1) della lettera e) del comma 18 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, vengono inclusi, nel calcolo del patrimonio netto contabile, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica.
In che modo avviene il calcolo del fatturato in caso di società che fanno parte di un Gruppo che non produce consolidamento a livello di bilancio?
La definizione di "Gruppo" si riferisce alle imprese soggette alla medesima direzione e coordinamento di uno stesso soggetto che, ai sensi dell’art. 2497 sexies c.c., si presume esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'articolo 2359; tale presunzione ammette prova contraria da parte dell’Impresa Beneficiaria mediante:
(a) evidenza della struttura societaria che indichi, in particolare, le modalità con cui vengono redatti i bilanci delle singole società (i.e. quali società consolidano il bilancio);
(b) evidenza dei bilanci e della documentazione connessa sia della impresa beneficiaria che delle altre società del perimetro, dai quali risultino elementi idonei a confermare/escludere rapporti di direzione e coordinamento sussistenti (o meno) tra le varie società appartenenti alla stessa struttura;
(c) dichiarazioni del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria attestanti la sussistenza (o meno) di attività di direzione e coordinamento da parte delle società appartenenti alla stessa struttura societaria.
Pertanto con riferimento a quanto dichiarato nella Richiesta di Finanziamento si considera la Capogruppo di ultimo livello che esercita - direttamente o indirettamente - attività di direzione e coordinamento, o un controllo operativo o strategico sull’impresa beneficiaria ai sensi delle vigenti norme del codice civile.
Ad esempio, Alfa SpA (l’impresa beneficiaria) è detenuta, ma non consolidata, da Beta che ne ha la direzione e coordinamento. Nel calcolo del fatturato generato dal Gruppo in Italia e dei dipendenti in Italia deve essere considerato, pro-quota, anche quello della capogruppo Beta.
Un’impresa che ha un fatturato < €1,5 mld, ma dipendenti >5000 può beneficare della procedura semplificata con garanzia al 90%?
No. I due criteri devono valere contemporaneamente per poter beneficiare della procedura semplificata. Nell’esempio in domanda la percentuale di copertura massima è dell’80%.
Il vincolo sull’approvazione dei dividendi e acquisto azioni proprie da parte delle imprese che richiedono il finanziamento garantito fa riferimento soltanto al sottogruppo Italia?
L’impegno viene assunto dall'impresa che beneficia della garanzia nonché da ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e coordinamento da parte della medesima.
Cosa accade nel caso le imprese beneficiarie abbiano approvato la distribuzione dividendi o riacquistato azioni proprie nel 2020?
Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni proprie al momento della richiesta del finanziamento, l'impegno anzidetto viene assunto dall'impresa per i 12 mesi successivi al momento della richiesta di finanziamento.
L’autocertificazione riguardante l’impegno a non distribuire dividendi è da indirizzare a SACE?
L'impegno a non distribuire dividendi è contenuto nel modulo di richiesta del finanziamento al soggetto finanziatore e nel relativo contratto di finanziamento.
Il pagamento del premio a fronte della garanzia può avvenire direttamente da parte dell’impresa beneficiaria?
No, la banca incassa la remunerazione e poi la gira a SACE. La commissione per la Garanzia e gli altri oneri finanziari relativi al finanziamento non possono essere finanziati attraverso i proventi del finanziamento oggetto di Garanzia Italia.
Come viene calcolato il premio?
Il costo della garanzia è crescente in base alla durata del finanziamento. il premio è pagato annualmente in via anticipata e si calcola di anno in anno sulla base dell’importo outstanding del finanziamento trimestre per trimestre.
L’importo della commissione annuale è calcolato da SACE e comunicato alla banca oppure è calcolato dalla banca? Con quale frequenza vengono regolati i pagamenti (annuale / trimestre / semestrale)?
L’importo del premio è calcolato automaticamente dopo che la banca comunica la data di erogazione. I pagamenti del premio vengono regolati annualmente in via anticipata e calcolati sulla base dell’importo del finanziamento outstanding trimestre per trimestre. Il pagamento del primo premio avviene entro il decimo giorno dalla fine del trimestre solare in cui è avvenuta l’erogazione del finanziamento. I successivi premi vengono corrisposti, entro l’ultimo giorno lavorativo utile che cade un anno dopo la data di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta l’erogazione del finanziamento
Come si calcola il premio se la durata del finanziamento residuo è inferiore a un anno?
Il premio annuale, si calcola sulla base dei trimestri rimanenti fino alla scadenza del finanziamento.
A quanto ammontano gli impegni assumibili da SACE e a quali tipologie di soggetti beneficiati è destinato lo strumento Garanzia Italia?
Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l’importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n.2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.662, nonché alle garanzie concesse ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102.
Il soggetto beneficiario può utilizzare i fondi del finanziamento garantito anche a favore di società del proprio gruppo non italiane?
No. Il comma 2(n) del DL impone che il finanziamento sia destinato a sostenere costi del personale, dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, capitale circolante o investimenti destinati a stabilimenti produttivi in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria e che le medesime imprese si impegnino a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione.
Possono considerarsi eleggibili a Garanzia Italia i finanziamenti il cui scopo è relativo all’acquisizione di un ramo d’azienda?
Con riferimento all’acquisto di un ramo di azienda può considerarsi ammissibile nella misura in cui non implichi l’acquisto di partecipazioni sociali e sempre a condizione che abbia ad oggetto stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia.
Esiste un periodo di preammortamento? Entro quando deve essere erogato il finanziamento?
Si il periodo di preammortamento massimo previsto è di 36 mesi (comprensivo del preammortamento tecnico) da considerarsi inclusi nella durata massima del finanziamento (con opzione di multipli di 3 mesi). Il finanziamento deve essere erogato entro 30 giorni dall’assegnazione del CUI (entro 45 giorni in caso di operazioni gestite nell’ambito della procedura ordinaria).
È necessario sottoscrivere una specifica convenzione bancaria con SACE per usufruire della garanzia?
È sufficiente aderire alla Condizioni e Termini Generali della Garanzia Italia.
In presenza di un finanziamento per investimenti produttivi, è possibile ipotizzare linee di credito con periodi di disponibilità?
No. Il finanziamento prevede un’unica erogazione (entro 30gg di calendario dall’emissione della garanzia per la procedura semplificata ed entro 45gg di calendario per la procedura ordinaria).
Ai fini degli interessi ammessi a copertura della Garanzia Italia cosa accade nel caso in cui l'Euribor è negativo? E’ possibile prevedere nel contratto di finanziamento un clausola floor a zero su Euribor?
Il soggetto finanziatore potrà liberamente decidere di includere o meno una clausola di zero floor nel contratto di finanziamento. In caso di inserimento di clausola zero floor nel contratto di finanziamento, SACE non ridurrà l’indennizzo della componente negativa dell’Euribor. Viceversa se non previsto nel contratto di finanziamento verrà nettata la componente negativa dell’Euribor.
Sono ammessi i finanziamenti in Pool?
Si sono ammessi. Il soggetto finanziatore capofila del finanziamento agirà in nome e per conto degli altri partecipanti al pool e farà un’unica richiesta di copertura a SACE.
In caso di richiesta di garanzia da parte della soggetto finanziatore capofila a valere su un finanziamento erogato in pool, il requisito di cui all’art. 9.1, si applica solo al capofila oppure a tutti i finanziatori?
In caso di finanziamento erogato in pool, l’obbligo viene esteso a ciascun soggetto finanziatrice del pool, ad eccezione di quello che svolge come unica attività quella di agency/servicing senza sottoscrivere quote del finanziamento.
Se un'impresa esporta, essendoci il limite del fatturato in Italia non ha accesso al finanziamento?
No, la quota di fatturato dall'Italia è inclusa. Viene escluso solo quanto fatturato da una subsidiary con sede legale all’estero.
Per dimensionare correttamente l’affidamento, è sufficiente una dichiarazione dell’azienda sulle dimensioni necessarie al calcolo (fatturato Italia e costo per il personale in Italia)?
Il limite dell’importo massimo finanziabile, è calcolato secondo le regole indicate dall’art 1. Comma 2 (c) del Decreto Liquidità. I relativi dati a supporto per il calcolo sono ricavati dall’ultimo bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero come risultanti dai dati certificati (ad esempio, dal collegio sindacale o nel progetto di bilancio approvato dal consiglio di amministrazione) non avendo l’impresa beneficiaria ancora approvato il bilancio, sulla base di quanto dichiarato dall’impresa beneficiaria.
Può essere beneficiario della garanzia Italia una branch di una banca internazionale in Italia?
Sì come previsto dal decreto, purché abilitata all'esercizio del credito in Italia e in grado di garantire l’apertura di un conto corrente italiano su cui erogare il finanziamento garantito.
Quali sono i criteri o le modalità con le quali SACE comunicherà la congruità dell’importo massimo del finanziamento?
SACE effettuerà un controllo automatico in relazione solamente a finanziamenti precedentemente garantiti ai sensi del DL. Il controllo non sarà esteso alle altre garanzie pubbliche che dovranno essere auto-dichiarate dall’azienda.
I “finanziamenti subordinati” sono una tipologia di finanziamento ammessi alla Garanzia SACE?
No, sono esclusi dal perimetro di applicazione del Decreto i finanziamenti subordinati. Il finanziamento ammesso in Garanzia Italia deve godere di uno status pari passu anche rispetto agli altri finanziamenti concessi dalle banche all’impresa. Nello specifico, le obbligazioni di pagamento/ rimborso ai sensi dei finanziamenti coperti da Garanzia Italia si devono collocare almeno allo stesso grado rispetto ai diritti di tutti gli altri creditori chirografari e non subordinati. Ciò significa che se il finanziamento coperto da Garanzia Italia è secured, i relativi pagamenti potrebbero anche essere preferiti rispetto agli altri chirografari. Se il finanziamento coperto da Garanzia Italia è unsecured, gli impegni di pagamento saranno pari passu con gli altri finanziamenti unsecured e non subordinati.
L’esposizione del soggetto finanziatore nei confronti dell'impresa beneficiaria al momento dell'erogazione del finanziamento Garanzia Italia, deve essere calcolata al netto della garanzia SACE?
L’ammontare dell’esposizione della Banca nei confronti dell’impresa Beneficiaria al momento dell’erogazione del Finanziamento Garanzia Italia deve essere superiore all’ammontare delle esposizioni detenute all’entrata in vigore del DL, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute fra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito fra le parti prima della suddetta data.
Per la verifica del requisito, l'esposizione complessiva della banca verso l'impresa dovrà intendersi al netto della Garanzia SACE rilasciata in ambito "Garanzia Italia". In tal modo la Banca potrà dare evidenza diretta di non aver ridotto l'esposizione netta ed il rischio diretto nei confronti dell’impresa, fatte salve le riduzioni intervenute in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell’entrata in vigore del DL. Inoltre i rifinanziamenti/ rinegoziazioni/ consolidamenti di debiti in essere non rappresentano riduzioni di esposizione da parte della Banca.
Quali sono le eventuali prove documentali utilizzabili che le banche dovrebbero presentare a Sace per dimostrare la mancata riduzione dell’affidamento nei 12 mesi successivi all'erogazione del finanziamento?
Il soggetto finanziatore dovrà impegnarsi a non ridurre la propria esposizione verso l’impresa nei 12 mesi successivi all’erogazione del finanziamento, ad eccezione delle riduzioni contrattualmente previste. È possibile, comunque, per il soggetto finanziatore modificare nei 12 mesi successivi all’erogazione del finanziamento, il mix degli affidamenti all’impresa beneficiaria tra linee di cassa a revoca e linee di firma per pari importo. Qualora richiesta da SACE, e quale prova documentale relativa all’impegno di non ridurre gli affidamenti nei 12 mesi successivi all'erogazione del finanziamento, potrà essere fornita la Centrale Rischi in aggiunta all’evidenza dei rimborsi contrattualmente previsti e delle riduzioni di esposizione intervenute per decisione volontaria da parte dell’impresa beneficiaria.
Nel capitale circolante, previsto dagli scopi del finanziamento garantito, è possibile ricomprendere anche il pagamento di tasse/imposte?
Si. I debiti tributari di natura ricorrente possono essere ricompresi nel concetto di capitale circolante.
Possono essere ammessi al finanziamento garantito costi/investimenti già sostenuti nel periodo emergenziale?
Sono ammessi qualora l’Impresa Beneficiaria abbia sostenuto gli stessi attraverso un finanziamento bancario che sia oggetto di rimborso attraverso il finanziamento garantito, nell’ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell’impresa stessa.
A seguito di variazione del KYC con evidenza di esito “negativo" nelle comunicazioni trimestrale, il soggetto finanziatore dovrà fornire qualche evidenza?
Il soggetto finanziatore è tenuto a specificare il livello di rischio di riciclaggio assegnato all’impresa Beneficiaria (a titolo esemplificativo Irrilevante, Basso, Medio e Alto) e in caso di rischio di riciclaggio Alto dovrà fornire, mediante PEC specificando il CUI dell’operazione ed il nominativo dell’impresa beneficiaria, le motivazioni sottostanti che hanno portato a detta assegnazione. In particolare, la Banca è tenuta a dichiarare l’eventuale astensione dall’instaurazione del rapporto continuativo.
La Banca finanziatrice dovrà inoltre comunicare mediante PEC specificando il CUI dell’operazione ed il nominativo dell’impresa beneficiaria, a prescindere dal livello di rischio di riciclaggio assegnato, eventuali richieste di accertamenti giudiziari pervenuti sull’impresa finanziata ed il nominativo del/i titolare/i effettivo/i dell’impresa beneficiaria nonché il paese di residenza di quest’ultimo.
A seguito all’entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, quali operazioni di rinegoziazione del debito possono rientrare ai fini di Garanzia Italia?
Sono ammissibili le operazioni di consolidamento delle passività a breve termine e di rinegoziazione dei debiti a medio/lungo termine, a cui siano connesse i) l’erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 25% dell’importo residuo del finanziamento oggetto di rinegoziazione, e ii) l’estensione della durata residua (inclusa la trasformazione di linee da revoca in linee a scadenza) o l’applicazione di un costo inferiore rispetto a quello dell’operazione oggetto di rinegoziazione. Dovrà inoltre essere sempre verificato che il costo del finanziamento coperto dalla Garanzia SACE, composto da (i) remunerazione della Garanzia SACE, (ii) commissioni (comunque limitate al recupero dei costi) e (iii) tasso di interesse, sia inferiore al costo, composto da commissioni e tasso di interesse, che sarebbe stato richiesto dalla Banca finanziatrice per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia SACE. Il soggetto finanziatore, può altresì confrontare il valore del TAEG originario (calcolato e dichiarato al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento oggetto di rinegoziazione) con il TAEG del nuovo finanziamento garantito, inclusivo del costo della garanzia SACE.
Quali componenti vanno considerate ai fini di determinare l’applicazione di un costo inferiore?
Il raffronto va effettuato tra il costo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, composto da commissioni (se applicate) e tasso di interesse previsto dal contratto di finanziamento, ed il costo del finanziamento garantito, composto da (i) remunerazione della Garanzia SACE, (ii) commissioni (comunque limitate al recupero dei costi) e (iii) tasso di interesse applicato dalla banca.
In merito all’estensione della durata residua di un finanziamento, il nuovo finanziamento garantito da SACE deve avere una durata minima da rispettare?
Non è prevista una durata minima nei limiti in cui questa venga estesa rispetto a quella del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Il finanziamento coperto dalla garanzia dovrà comunque rispettare le medesime durate del preammortamento/ammortamento previste per Garanzia Italia.
È consentita l’estinzione parziale di finanziamenti a MLT? Sono ammesse operazioni di rinegoziazione di più debiti in essere? Se SI come si verifica e come si calcola il minor costo e la maggior durata?
L’estinzione parziale è consentita fermo restando da parte del soggetto finanziatore l’erogazione di credito aggiuntivo per almeno il 25% dell’importo residuo del finanziamento oggetto di rifinanziamento e a condizione che il rilascio della garanzia SACE sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione. Ai fini del minor costo, nel caso di rinegoziazione di più finanziamenti in essere, potrà essere effettuato il confronto tra il costo del finanziamento garantito ed il costo medio ponderato dei finanziamenti oggetto di rinegoziazione (il soggetto finanziatore potrà altresì considerare il TAEG medio ponderato dei finanziamenti oggetto di rinegoziazione).
La durata del nuovo finanziamento garantito da SACE va confrontata con la scadenza più lunga tra linee di credito oggetto di rinegoziazione.
L’erogazione di credito aggiuntivo, in misura pari ad almeno al 25% dell’importo residuo del finanziamento oggetto di rinegoziazione, deve essere destinato agli scopi consentiti dal DL Liquidità e deve essere erogato nei termini previsti dalle CG?
Il soggetto finanziatore erogherà il credito aggiuntivo in un’unica soluzione sul conto dedicato nei termini previsti ed i fondi dovranno essere destinati agli scopi consentiti.
Tra le operazioni di rinegoziazione di finanziamenti in essere, sono inclusi anche i consolidamenti di passività a breve termine a revoca e/o a scadenza? Il 25% di credito aggiuntivo deve essere calcolato sull’importo accordato o utilizzato?
Le operazioni di consolidamento di passività a breve termine sono incluse tra le operazioni di rinegoziazione di finanziamenti in essere e si applica quanto previsto dalle Condizioni Generali. Qualora, in riferimento alla passività a breve termine oggetto di consolidamento, l’importo utilizzato sia inferiore all’accordato, l’importo da rifinanziare sarà l’importo utilizzato e l’importo della nuova finanza sarà almeno pari al 25% dell’importo del debito in essere accordato.
Il finanziamento garantito da SACE, per rimborso di finanziamenti in essere, può essere destinato anche alla rinegoziazione del debito in essere in capo a proprie imprese controllate?
Si è possibile rispettando quanto previsto dalle Condizioni Generali in merito all’operatività impresa beneficiaria controllante-impresa beneficiarie controllate.
Il finanziamento garantito da SACE, per rimborso di finanziamenti in essere, può avere ad oggetto la rinegoziazione di finanziamenti in moratoria e nello specifico, l’importo del capitale più le rate interessi sospese?
La legge di bilancio parla genericamente di rimborso di finanziamenti nell’ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere e pertanto si ritiene che il debito residuo possa includere anche gli interessi moratori. Il credito aggiuntivo pari almeno al 25% del debito in essere si calcola anche sull’ammontare degli interessi oggetto di rifinanziamento.
La procedura ordinaria richiede una istruttoria SACE specifica per ogni singolo finanziamento e con quali tempistiche?
Nell’ambito della procedura ordinaria, SACE farà un’istruttoria per ogni singolo finanziamento. Le tempistiche non sono determinabili a priori, poiché l’emissione della garanzia è soggetta ad emissione del decreto del MEF sentito il MISE. Per velocizzare il processo, la banca attiverà SACE ante delibera direttamente in sede di istruttoria.
Come funziona la procedura semplificata per chiedere il rilascio della Garanzia Italia?
Il processo di articola in 4 semplici fasi:
-
L’impresa beneficiaria presenta la richiesta di finanziamento garantito al soggetto finanziatore che può operare anche in pool con altri finanziatori
-
Il soggetto finanziatore procede con l’istruttoria creditizia e con le analisi richieste per poi inserire la richiesta di garanzia tramite il portale di SACE
-
SACE verifica la richiesta di garanzia in ordine cronologico e, se idonea, fornisce al soggetto finanziatore un codice Codice Unico Identificativo della garanzia.
-
Il soggetto finanziatore ricevuto il CUI eroga il finanziamento entro 30giorni di calendario per la procedura semplificata e 45 giorni di calendario per la procedura ordinaria. Il testo della garanzia potrà essere scaricato direttamente dal portale.
Quali sono i criteri per potersi accreditare al Portale quale soggetto finanziatore?
Possono accreditarsi Banche, Istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, società di factoring e gli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia. I soggetti finanziatori devono, altresì, garantire la possibilità di apertura di conto corrente italiano dove veicolare i finanziamenti garantiti.
La piattaforma digitale SACE prevede un archivio della documentazione o le banche si devono dotare di archivi informatici dedicati?
L’archiviazione documentale è a carico del soggetto finanziatore; la documentazione raccolta non dovrà essere inoltrata in fase di richiesta di garanzia, ma potrà essere richiesta da SACE in futuro, fino a 12 mesi dalla scadenza del finanziamento, ad eccezione della richiesta di finanziamento che dovrà essere fornita a SACE al momento dell’inserimento della richiesta di garanzia unitamente all’autocertificazione antimafia dell’azienda che dovrà essere completa anche in termini di numero di autocertificazioni fornite.
In caso di operazioni comunicate in maniera massiva, come verranno prese in carico le richieste?
Il soggetto finanziatore ha la possibilità di fare un caricamento massivo di più richieste di garanzia tramite la piattaforma SACE. Sia le richieste singole che quelle caricate in modo massivo saranno gestite in ordine cronologico.
La richiesta di garanzia dovrà essere inoltrata in formato cartaceo?
Non è previsto modulo cartaceo e l’inserimento sarà completamente digitale.
Quali sono le modalità per l’invio a SACE dell’autocertificazione anti-mafia da parte dell’impresa beneficiaria?
L’autocertificazione anti-mafia è trasmessa dall’impresa beneficiaria a SACE, attraverso il soggetto finanziatore, al momento del caricamento della richiesta di Garanzia Italia. L’autocertificazione anti-mafia potrà essere prodotta, alternativamente e a discrezione dell’impresa beneficiaria, attraverso (i) un modello unico di autocertificazione, sottoscritto dal titolare o legale rappresentante anche con riferimento a tutti gli ulteriori soggetti dell’impresa beneficiaria sottoposti a verifica antimafia, oppure (ii) autocertificazioni separate, sottoscritte da ciascun soggetto dell’impresa beneficiaria sottoposto a verifica. Entrambi i modelli sono disponibili sul sito sacesimest.it e allegati alle condizioni generali del programma Garanzia Italia. Per ulteriori approfondimenti è disponibile sul sito sacesimest.it anche il documento di guida “Vademecum Antimafia”.
Il costo dei finanziamenti deve intendersi come costo all-in per il cliente e pertanto inclusivo del costo della garanzia SACE?
Il costo del Finanziamento coperto dalla Garanzia SACE, composto da (i) remunerazione della Garanzia SACE, (ii) commissioni (comunque limitate al recupero dei costi) e (iii) tasso di interesse, dovrà essere inferiore al costo, composto da commissioni e tasso di interesse, che sarebbe stato richiesto dal Soggetto Finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia SACE, come documentato e attestato dal rappresentante legale del soggetto finanziatore o altro soggetto munito dei necessari poteri.
Quale parametro va considerato dal soggetto finanziatore al fine di verificare che il costo del finanziamento garantito sia inferiore al costo applicato per l’operazione con le medesime caratteristiche ma priva della Garanzia SACE?
Il Soggetto Finanziatore potrà verificare che il costo del finanziamento che beneficia della Garanzia SACE è inferiore rispetto alle condizioni previste per un finanziamento con le medesime caratteristiche ma privo della Garanzia medesima, confrontando il TAEG dell’operazione garantita, e che dovrà includere la remunerazione della Garanzia SACE, ed il TAEG che sarebbe stato applicato al finanziamento senza la Garanzia.
Cosa avviene in caso di richiesta da parte del cliente su più banche per un importo superiore a quello consentito?
Si segue l’ordine cronologico nel rispetto del plafond massimo finanziabile sul cliente in base ai parametri definiti nel decreto.
Se un’impresa ha un numero di dipendenti compreso tra 250 e 499, potrà avere accesso direttamente a Garanzia Italia o dovrà aver esaurito la propria capacità di accesso al fondo centrale di garanzia?
Solo le PMI, come definite da raccomandazione commissione europea n. 2003/361/CE, dovranno prima pienamente utilizzare la capacità del fondo centrale di garanzia, nonché le garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (ISMEA), e poi presentare richiesta a SACE.
Gestione dei livelli occupazionali attraverso accordi sindacali
1. Gestire livelli occupazionali equivale a non licenziare o mantenere costante livelli occupazionali?
No. Gestire non significa necessariamente mantenere costanti i livelli occupazionali. È possibile gestire i livelli occupazionali anche attraverso licenziamenti, purché si sia raggiunto un accordo sindacale.
2. Aziende senza sindacati o in cui non è obbligatorio avere un sindacato (es. azienda con meno di 15 dipendenti) come ci si regola?
Se si vuole ottenere il prestito garantito, è necessario che l’azienda si impegni a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
3. Timing: il decreto impone di aderire ad accordi sindacali a prescindere o solo quando bisogna gestire i livelli occupazionali?
Non è richiesta la sottoscrizione di un accordo quadro con i sindacati ma l’accordo risulta necessario solo quando si presenta la necessità di gestire i livelli occupazionali.
4. Il licenziamento individuale per giustificato motivo/disciplinare può essere ricollegato a mancata gestione di livelli occupazionali?
No. L’impegno non riguarda interventi di tipo individuale.
5. Durata dell’impegno da parte dell’impresa vale dalla data della richiesta di finanziamento e per tutta la durata del finanziamento?
Si, corretto.
6. Con quali tipologie di sindacati è necessario stipulare l’accordo?
Qualunque tipologia e livello organizzativo di sindacato (i.e. sia RSA che RSU).
7. La gestione dei livelli occupazionali deve essere estesa a tutte le persone impiegate in Italia dal gruppo o solo alle persone impiegate nella società richiedente il finanziamento?
Solo a livello di impresa beneficiaria, fatta eccezione per i casi in cui la beneficiaria utilizzi il finanziamento assistito da Garanzia Italia per le società del gruppo: a quel punto l’obbligo si intende esteso alle società che indirettamente beneficiano dell’intervento pubblico.
8. La gestione dei contratti stagionali/ a termine / a chiamata / in somministrazione, deve essere attuata mediante accordi sindacali?
No, l’accordo sindacale si intende necessario, solo per la stabile struttura occupazionale dell’impresa.
9. Le assunzioni vanno gestite attraverso accordi sindacali?
Considerando la ratio della norma (salvaguardia dei posti di lavoro), escludiamo le nuove assunzioni dal concetto di gestione dei livelli occupazionali.
10. Il concetto di gestione dei livelli occupazionali, si estende anche a ogni materia relativa alla gestione del personale (es. modifica orario di lavoro, gestione delle promozioni)?
No, il concetto si riferisce alla gestione dei livelli occupazionali intesa come provvedimenti di tipo collettivo sulla forza lavoro che impattino i livelli occupazionali (ad es. licenziamenti/prepensionamenti).