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Factoring


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1. Come viene calcolato e corrisposto il premio nei vari sottoprodotti factoring?

Nel confirming è calcolato sull’importo del finanziamento. È corrisposto in via anticipata in corrispondenza del fine trimestre solare seguendo il piano di ammortamento.

Nell’anticipo contratto è calcolato sull’importo del finanziamento. È corrisposto in via anticipata in corrispondenza del fine trimestre solare seguendo il piano di ammortamento.

Nel Factoring pro solvendo o pro soluto spot è calcolato sull’importo del finanziamento:

Per le durate inferiori a 12 mesi è corrisposto in modalità upfront contestualmente all’erogazione. Per le durate superiori a 12 mesi è corrisposto annualmente in via anticipata e il primo pagamento alla fine del trimestre solare successivo all'erogazione.

Nel Factoring pro solvendo o pro soluto rotativo è calcolato sull’importo della linea di credito:

Per le durate inferiori a 12 mesi è corrisposto in modalità upfront contestualmente all’erogazione del primo finanziamento. Per le durate superiori a 12 mesi è corrisposto annualmente in via anticipata e il primo pagamento alla fine del trimestre solare successivo all'erogazione.

2. Che durata del finanziamento è necessario considerare nelle varie tipologie di operazioni factoring?

Nel caso di confirming e anticipo contratto la durata del finanziamento termina con il rimborso dell’ultima rata. Nel caso del factoring pro solvendo o pro soluto sia spot che rotativo, la durata viene stimata in funzione della scadenza della fattura, e nel caso di portafoglio di fatture o di un contratto che prevede la cessione rotativa di più fatture, viene stimata in funzione della scadenza prevista per la fattura più longeva.

3. Per quali tipi di operatività di factoring è ammesso il rimborso tramite piano di ammortamento?

Solamente per l’operatività di confirming e anticipo contratto.

4. In quali sotto prodotti in ambito factoring è prevista erogazione in unica soluzione entro il 31/12/2021?

Su tutti i prodotti fatta eccezione per il factoring pro solvendo e pro soluto rotativo in cui è prevista l’ erogazione dell’importo finanziato anche in più soluzioni anche successivamente al 31/12/2021 e comunque non oltre il 30/06/2022, purché tali erogazioni siano riferite ad anticipi relativi a fatture connesse a prestazioni fornite dall’impresa beneficiaria entro il 31/12/2021.

5. È possibile garantire linee di credito relative a contratti di finanziamento già in essere?

Sì è possibile a condizione che i contratti di finanziamento in essere prevedano impegni del soggetto finanziatore assunti su base cd uncommitted vengano opportunamente modificati per essere compliant con le Condizioni Generali.

6. Nell’ambito del factoring è possibile per la banca o il factor anticipare fatture emesse successivamente al 31 dicembre 2021?

Solo nel factoring pro solvendo o pro soluto rotativo è possibile anticipare fatture emesse anche successivamente a giugno 2021 e comunque entro il 31 dicembre 2021, a condizione che siano riferite a contratti/prestazioni fornite prima di giugno 2021.

7. Nel factoring il rispetto dello scopo del finanziamento è in relazione alla natura/tipologia dei crediti scontati o all’utilizzo della liquidità anticipata all’impresa beneficiaria?

Solamente in relazione all’utilizzo della liquidità anticipata all’impresa beneficiaria.

8. Nel confirming con i fondi depositati sul conto dedicato è possibile per il factor fornire liquidità anticipata ai fornitori o le fatture devono essere pagate a scadenza?

No non è possibile fornire liquidità anticipata ai fornitori, nell’ambito del contratto di confirming stipulato con l’impresa beneficiaria per cui vale la garanzia. Il factor potrà, comunque, prevedere un intervento a supporto dei fornitori, attraverso un’operatività di anticipazione di crediti ceduti, con lo scopo di fornire a quest’ultimi liquidità in anticipo rispetto alla scadenza prevista dalle fatture emesse nei confronti .Tale operatività di anticipo crediti è indipendente dall’operazione oggetto di Garanzia Italia che, ad ogni modo, avrà ad oggetto esclusivamente il rischio di mancato pagamento da parte dell’impresa beneficiaria ai sensi della linea di confirming.

9. Nell’anticipo contratto è possibile rimborsare l’anticipo erogato dal factor tramite l’incasso delle fatture derivanti dallo stesso contratto?

No non è possibile. Il rimborso della liquidità anticipata avverrà secondo le tempistiche e le modalità definite dal piano di ammortamento.

10. Il rapporto di Confirming, oltre a prevedere la gestione ed il pagamento a scadenza da parte del soggetto finanziatore per conto dell’impresa beneficiaria dei crediti che i fornitori di beni e servizi vantano o vanteranno nei confronti della stessa, contempla altresì il fatto, non in sé necessario, ma certamente funzionale all’efficienza dell’operatività (e come tale assolutamente ricorrente), che lo stesso soggetto finanziatore si renda cessionario dei crediti dei fornitori verso il debitore (impresa beneficiaria). Il contratto che viene perfezionato tra il soggetto finanziatore e il fornitore di regola è un contratto di cessione pro soluto con pagamento anticipato del corrispettivo.

A titolo di esempio, l’operatività confirming si svolge come segue:

il Buyer fornisce mandati di pagamento relativi a debiti di fornitura confermati per 100, con scadenza 30/9 il Factor concede ulteriore dilazione (es. + 3 mesi – sino al 31/12)

il Factor comunica la conferma ai fornitori e alcuni di questi chiedono l’anticipo ed effettuano la cessione (pro soluto) del relativo credito. Si ipotizzi che i crediti siano ceduti per un controvalore di 80.

il Factor paga, in via anticipata, il corrispettivo e diventa titolare del credito ceduto per 80, mentre resta mandataria per 20 per effettuare il pagamento a scadenza ai fornitori che non hanno chiesto l’anticipazione.

il Buyer a scadenza dilazionata deve pagare al Factor i 100 che ha confermato, di cui: 20 per esecuzione del mandato a scadenza

80 perché il Factor è diventata titolare del credito.

Si chiede quindi conferma del fatto che nel prodotto Confirming la garanzia SACE operi a favore del soggetto finanziatore nel caso di mancato pagamento da parte dell’impresa beneficiaria in entrambe le ipotesi sopra descritte. In altre parole, il soggetto finanziatore sarà pertanto beneficiario della garanzia Sace sia qualora operi come mandatario a fronte del mandato conferitogli dall’impresa beneficiaria, sia come cessionario a seguito dell’acquisto dei crediti (in pro soluto). Seguendo l’esempio precedente, in caso di mancato pagamento del buyer alla scadenza dilazionata (es. 31/12), la garanzia SACE opera su tutti i 100 non pagati (sia la parte di mandato, sia quella di cessione pro soluto)?

Il confirming è una forma tecnica che consente al factor di stipulare un accordo con un debitore in virtù del quale esegue i mandati di pagamento ed entrare in contatto con i suoi fornitori ai quali può successivamente offrire il prodotto di anticipazione del credito.

Qualora oltre al rapporto con il debitore (su cui vale la GI legata al prodotto Confirming) il factor riuscisse ad attivare dei rapporti di anticipazione con i fornitori questo prevedrebbe la sottoscrizione di un a sé stante contratto di factoring pro soluto tra factor e fornitore (cedente).

Tale azione automaticamente determinerebbe l’attivazione di una nuova operatività in cui il cliente è il fornitore che fuoriesce dal contratto di confirming e che sarebbe ascrivibile ad una nuova forma tecnica (pro soluto) fuori perimetro della garanzia.

11. La garanzia SACE per operazioni in pro solvendo vale anche per il regime not notification?

Si.

12. In caso di attivazione della garanzia per operazioni che concernono anticipo su contratti, è necessario recuperare documenti probatori del futuro credito?

No.

13. La garanzia SACE copre affidamenti già in essere se accordo ulteriore finanza?

Si, purché contratti di finanziamento in essere siano conformi con le previsioni contenute nelle CG e che gli impegni ivi previsti per il soggetto finanziatore siano da esso assunti su base cd. “uncommitted”.

14. La possibilità di attivare la garanzia su un contratto quadro anteriore all'adesione ci consente di poter gestire eventuali arricchimenti di impegni richiesti al cedente con un'appendice alle attuali condizioni per le future operazioni di factoring senza per forza strutturate un prodotto ad hoc. Corretto?

Serve un contratto valido e operativo per scontare i crediti relativi ad esso e che lo stesso sia compliant con le regole definite nelle Condizioni Generali.

15. Conto corrente dedicato: è possibile utilizzare quello già attivato dalla banca Capogruppo?

Si, ma deve essere un conto dedicato a questa operatività.

16. Modulo di Accreditamento: volendo dare in gestione l'attività alla struttura dedicata della Capogruppo, dovremo far sottoscrivere alla persona banca un ulteriore Modulo accreditamento o è prevista la possibilità di sfruttare quello sottoscritto da banca?

SI è necessario accettare le nuove Condizioni Generali anche se già accreditati con il finanziamento.

17. Il contratto quadro per le operazioni rotative può essere stato stipulato prima dell'entrata in vigore della legge di conversione (prima del 5 giugno 2020) o necessariamente dopo?

Può essere stato stipulato anche prima del 5 giugno 2020 purché gli impegni del soggetto finanziatore siano su base “uncommitted” e sia conforme a quanto previsto nelle Condizioni Generali.

18. In questa impostazione sia Confirming che Anticipo Contratti sono a tutti gli effetti dei finanziamenti con erogazione unica e rientro nelle durate previste dal decreto, con l'unica differenza che si tratta di finanziamenti finalizzati (al mandato eseguito o alla presenza del contratto) e quindi più limitati rispetto a un finanziamento "generale", pur avendo le stesse caratteristiche di durata, premio, erogazione. è corretto?

Si.

19. La mancata eleggibilità per la garanzia MCC equivale ad esaurimento plafond di garanzia? In altre parole, il Mid Cap accede senza analisi ulteriori?

L’impresa beneficiaria a prescindere dalle dimensioni dovrà rispettare i requisiti imposti dalle Condizioni Generali di Garanzia Italia per essere considerata eligible per garanzia Italia. Il requisito di esaurimento del plafond della garanzia del Fondo Centrale di Garanzia o la dichiarazione circa l’insufficienza del plafond residuo per la finalizzazione di una nuova operazione dovranno essere verificati solo con riferimento alle PMI e non si rendono necessari in caso di operazioni di factoring pro-soluto.

20. Nel caso di factoring pro solvendo la garanzia copre anche gli eventuali rischi di revocatoria che dovessero sorgere negli anni a venire in caso di default del cedente? E, se affermativo, c’è una scadenza?

Si e non è espressamente previsto un termine entro il quale opera la reviviscenza della Garanzia SACE.

21. Nell’ambito del factoring pro soluto, la garanzia SACE copre anche i casi in cui il mancato rimborso è imputabile all’impresa cedente?

No. La garanzia SACE copre esclusivamente il rischio di mancato pagamento del debitore ceduto.

22. Nell’ambito del factoring pro soluto, la garanzia SACE copre anche il rischio di mancato pagamento dei debitori pubblici? 

Si. Il requisito richiesto ai sensi delle condizioni generali, è che la cessione del credito sia resa opponibile al debitore ceduto. In caso di debitori ceduti pubblici i termini per l’erogazione sono estesi ad una durata massima di 60giorni

23. Nell’ambito del factoring pro soluto, sono ammesse cessioni di credito non notificate al debitore ceduto? 

Nella definizione di pro soluto nelle condizioni generali si richiede che la cessione sia resa opponibile (anche tardivamente e comunque prima dell’escussione) al debitore ceduto. 

24. Nell’ambito del factoring pro soluto, i debitori ceduti esteri sono inclusi nella copertura?

Si sono inclusi. Le condizioni generali non pongono limiti in questo senso nella definizione di debitore ceduto. Con riferimento a debitori ceduti esteri, solo in caso di escussione della garanzia SACE, è necessario che l’impresa beneficiaria, produca l’evidenza di un parere legale rilasciato da uno studio di gradimento di SACE, che confermi che la cessione è stata resa opponibile al debitore ceduto.

25. Nell’ambito del factoring pro soluto, il soggetto finanziatore può anticipare crediti già scaduti?

Non è possibile. Ai sensi delle condizioni generali, il credito per poter essere ceduto, deve essere certo, liquido ed esigibile alla scadenza naturale o convenzionale.

26. Nell’ambito del factoring pro soluto, è possibile accordare una dilazione di pagamento al debitore ceduto rispetto alla data della scadenza della fattura? Se SI ci sono dei limiti temporali?

Si è possibile purché la scadenza convenzionale del credito non sia superiore ai 12 mesi rispetto alla data di scadenza originaria del credito.

27. Nell’ambito del factoring pro soluto, è possibile effettuare una cessione a valere su un portafoglio misto di debitori pubblici e debitori privati?

No. Per ragioni tecniche legate a differenti tempi massimi di erogazione associati a ciascuna categoria di debitore ceduto, non vi è questa possibilità.

28. Nell’ambito del factoring pro soluto, qualora il debitore ceduto non rimborsi il credito poiché solleva contestazioni in merito alla fornitura per cause imputabili all’impresa beneficiaria, l’eventuale indennizzo è dovuto da parte di SACE?

SACE, nel caso in cui tali contestazioni non siano manifestamente infondate, ha la facoltà di sospendere il pagamento sino a che la controversia non sia stata risolta in favore dell’impresa beneficiaria, dalla decisione dell’organo arbitrale previsto nel contratto da cui sorgono i crediti o di un organo giurisdizionale il cui giudicato, anche al primo grado giudizio, possa avere esecuzione nel paese del Debitore Ceduto.

29. Quale tipologia di rischio è coperta da Garanzia Italia nell’ambito delle operazioni di factoring pro-soluto?

In linea generale, la Garanzia copre il rischio del mancato pagamento da parte del Debitore Ceduto, a condizione che la cessione dei crediti sia resa opponibile ad esso, nel rispetto dei termini e delle formalità previste nell’ordinamento del Debitore Ceduto, entro e non oltre la data della Richiesta di Escussione. La garanzia non copre nei casi per cui, ai sensi del contratto di factoring, il rischio sia associabile all’impresa beneficiaria (cedente) a seguito di inadempimenti contrattuali o eventi di diluizione. In caso di contestazioni circa l’esatto adempimento delle relative obbligazioni da parte dell’impresa beneficiaria (cedente), SACE si riserva di sospendere il pagamento sino alla risoluzione della controversia ove tali contestazioni non siano ritenute da essa manifestamente infondate.

30. Nel caso in cui il soggetto finanziatore/cessionario abbia stipulato un contratto di assicurazione del credito, la sussistenza della copertura assicurativa sul debitore ceduto è compatibile con la Garanzia Italia e se compatibile, deve essere trattata come una garanzia in senso stretto e quindi intendersi automaticamente estesa anche a beneficio di SACE in relazione alla quota garantita?

Non si ravvedono profili di incompatibilità e SACE beneficerebbe dei diritti relativi all’assicurazione del credito in caso di escussione della Garanzia SACE.

31. Per l’ipotesi di Factoring Pro-Soluto in esecuzione di un contratto quadro, l’obbligo del soggetto finanziatore di erogare una parte corrispondente ad almeno il 50% del finanziamento, si riferisce al corrispettivo di cessione contrattualmente dovuto di volta in volta per ogni singola cessione/segnalazione di crediti effettuata in esecuzione del contratto quadro?

Il vincolo dell’anticipazione di almeno il 50% del valore opera sulla singola cessione/segnalazione. Diversamente non sarebbe possibile garantire questa percentuale perché il “tiraggio” del plafond dipende dai crediti che il cedente cede.

32. Il concetto di scadenza convenzionale (richiamato nella definizione di “Credito”) comprende anche la scadenza determinata in forza di un accordo di dilazione onerosa stipulato tra cessionario e debitore ceduto?

Le condizioni generali consentono, per l’ipotesi di Factoring Pro-Soluto, di tenere conto nella scadenza convenzionale dello specifico accordo intervenuto tra il Soggetto Finanziatore ed il Debitore Ceduto.

33. L’operatività del conto corrente dedicato è condizionata all’indicazione nella richiesta di utilizzo del finanziamento del codice unico identificativo del finanziamento e della Garanzia SACE e della locuzione: “sostegno ai sensi del decreto legge numero 23 del 2020”. Nella operatività revolving la predetta prescrizione deve essere effettuata solo in occasione della prima richiesta di utilizzo del finanziamento oppure deve essere reiterata per ogni movimentazione del conto?

Ogni richiesta di utilizzo nel caso del finanziamento revolving.

34. Nel caso di factoring pro soluto ad operatività rotativa, il costo della Garanzia si calcola sul plafond cedente? In caso di crediti residui con scadenza facciale o convenzionale oltre i 12 mesi dall’avvio dell’operatività, il secondo anno è parametrato solo agli ammontari ancora in essere?

Il parametro di riferimento su cui calcolare il costo della garanzia è l’importo del finanziamento nel caso di operazioni Spot ovvero del Limite di Credito (come definito sulle Condizioni Generali) nel caso di operazioni rotative. Nel caso di mesi superiori ai 12, il premio non viene riparametrato in base all’utilizzo del Limite di Credito.

35. In fase di richiesta di garanzia, SACE esprime un giudizio di merito di credito sui debitori ceduti?

No.  SACE acquisisce solo i nominativi e i dati principali relativamente ai debitori ceduti per mezzo dell’allegato 1C.

36. Per richiedere la garanzia SACE in ambito pro soluto è necessario per il soggetto finanziatore riaccreditarsi e accettare le Condizioni Generali?

Se il soggetto finanziatore ha già aderito alle CG Factoring pro solvendo, non è necessario ripetere l’accreditamento. Se invece il soggetto finanziatore ha aderito già alle CG di altra forma tecnica (es. finanziamenti o titoli di debito) è necessario comunque sottoscrivere le condizioni generali per il factoring per essere abilitati all’operatività.

37. Il contratto di finanziamento (factoring) deve essere nuovo o può essere un contratto già in essere?

IL contratto di finanziamento può essere anche sottoscritto in data antecedente all’adesione alle condizioni generali o al rilascio della garanzia SACE, a condizione che gli impegni del soggetto finanziatore siano stati assunti su base cd uncommitted e che il contratto di finanziamento medesimo ed i relativi finanziamenti siano conformi alle previsioni contenute nelle Condizioni generali (cfr def. Contratto di Finanziamento)

38. Nel caso l’impresa beneficiaria o un’impresa appartenente al gruppo, abbiano già utilizzato plafond sotto forma di altre forme tecniche (ad es. finanziamenti o leasing), tali importi si cumulano ai fini della definizione di importo massimo finanziabile nell’ambito di una nuova operazione di factoring?

Si detti importi si cumulano.

39. Durante la vita del finanziamento è possibile integrare la lista dei debitori ceduti?

Durante la vita del finanziamento, non è possibile aggiungere/rimuovere/modificare la lista dei possibili debitori ceduti. La lista dei nominativi e i plafond massimi associati a ciascun nominativo devono rimanere tali durante la vita del finanziamento.

40. Cosa si intende esattamente per difficoltà finanziarie?

Al fine di determinare se l’Impresa Beneficiaria risulta in difficoltà al 31 dicembre 2019, occorre fare riferimento ai requisiti previsti nella definizione di “impresa in difficoltà” ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014.

41. L'attivazione della garanzia determina delle modifiche di segnalazione in Centrale rischi in caso di crediti scaduti oltre 90 gg - Past due?

Il decreto legge non prevede modifiche rispetto alla normativa corrente in tema Vigilanza e Centrale rischi.

42. È ammissibile alla garanzia un'azienda che, per difficoltà legate a Covid 19, presenta segnalazione di crediti deteriorati - Npl - Past due?

Si, in base alle Condizioni Generali (allegato 1) qualora l’Impresa Beneficiaria non risultava:alla data del 29 febbraio 2020, presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario; il Soggetto Finanziatore classificava l’esposizione tra le Esposizioni Non Deteriorate come rilevabili dal Soggetto Finanziatore;

in Centrale Rischi nel flusso di ritorno del mese di dicembre 2019 non si evidenziavano segnalazioni di “Sofferenze a Sistema” né la presenza di un rapporto tra “Totale Sconfinamenti per Cassa” e “Totale Accordato per Cassa” superiore al 20%.

43. Anticipo su contratto: il rientro/ammortamento dell'anticipo deve avvenire a scadenze fisse (multipli di 3 mesi) oppure può essere relazionato alle tempistiche di fatturazione e di successiva cessione delle fatture, con la percentuale di recupero dell'anticipo contratti prevista dalla delibera?

Secondo il piano di ammortamento previsto (multipli di 3 mesi a scadenze fisse).33. Esiste un format della autodichiarazione che deve fare il cedente richiedente?

La documentazione da compilare per richiedere la Garanzia Italia è disponibile al sito https://www.sacesimest.it/coronavirus/garanzia-italia/istituzioni-finanziarie/garanzie-factoring

44. Nell’ambito del factoring pro solvendo la revocatoria sul cedente fa cadere la garanzia concessa?

No, la Garanzia SACE ha anche ad oggetto le somme corrisposte dal cedente al factor che dovessero essere state restituite in conseguenza di azioni revocatorie. Inoltre, con specifico riferimento al factoring pro-solvendo, la Garanzia SACE copre il rischio di mancato pagamento di qualunque importo dovuto dal cedente, ivi inclusi anche gli eventuali importi dovuti a seguito della revoca della cessione dei Crediti.

È sufficiente la dichiarazione da parte dell’impresa che richiede il finanziamento e la possibilità per l’impresa, in caso di richiesta da parte di SACE, di dimostrare l’impatto subito.

L'impresa beneficiaria può dichiarare e dimostrare di essere incorsa anche in altre difficoltà che possono aver colpito l'impresa beneficiaria a seguito dell'emergenza Covid-19, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • Riduzione del fatturato non già verificatasi ma prospettica
  • Difficoltà finanziarie (insoluti/rallentamento incassi)
  • Difficoltà di approvvigionamento (aumento costi, chiusura fornitori, mancanza dilazioni di pagamento)
  • Aumento generalizzato dei costi
  • Aumento di fatturato ma riduzione rispetto ai budget attesi da investimenti effettuati precedentemente con conseguente insostenibilità degli stessi

Al fine di poter stabilire se tali soggetti siano ammissibili alla garanzia SACE, sarà necessaria la verifica da parte del soggetto finanziatore del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente nonché della sussistenza delle caratteristiche tipiche di attività d’impresa necessarie per l’accesso alla garanzia. Pertanto, il soggetto finanziatore è tenuto a verificare che:

1. l’impresa esercita un’attività economica prevalente ed è iscritta nel Registro delle imprese, cui sono iscritti obbligatoriamente gli enti del terzo settore che svolgono “la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale” (cfr. art. 11 del D.lgs. 117/2017)

oppure

2. l’impresa svolge un’attività economica in forma imprenditoriale. Tale aspetto potrà essere confermato oltre che dagli ultimi bilanci anche da altra documentazione ritenuta idonea a dimostrare l’esercizio di tale attività, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo (i) Statuto dal quale risulti che, oltre ad avere sede in Italia, può porre in essere ogni opportuno atto, contratto o convenzione per l’ottenimento di un finanziamento, nonché stipulare contratti o convenzioni di qualsiasi genere, che siano necessari, opportuni o utili al raggiungimento degli scopi dell’impresa stessa, (ii) presenza di un Collegio di Revisori e capacità di predisporre bilanci di esercizio e di previsione, (iii)  iscrizione alla Camera di Commercio o nella REA.

Inoltre le banche e gli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito in Italia non sono eleggibili ai fini della garanzia SACE.

Al fine di poter stabilire se tali soggetti siano ammissibili alla garanzia SACE, sarà necessaria la verifica da parte del soggetto finanziatore del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente nonché della sussistenza delle caratteristiche tipiche di attività d’impresa necessarie per l’accesso alla garanzia.

Pertanto, il soggetto finanziatore è tenuto a verificare a titolo esemplificativo i seguenti elementi:

  1. l’impresa esercita un’attività economica prevalente ed è iscritta nel Registro delle imprese (per la definizione di attività economica cfr. anche la Comunicazione C/2016/2946)
  2. vi sia una separazione giuridica dall’ente pubblico (elemento evincibile dall’analisi dello statuto).

Lo svolgimento di attività economica va accertato con particolare attenzione in caso di società cui è affidata la gestione in house di servizi per conto di enti pubblici.

Circa le società che svolgono gestione in house di servizi per conto di enti pubblici si precisa altresì che tali imprese sono escluse dalle PMI ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, conseguentemente, potranno accedere all’operatività Garanzia Italia in qualità di Grandi Imprese, ovvero qualora ne rispettino le caratteristiche previste dalle vigenti Condizioni Generali, in qualità di Midcap, previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente e di quanto sopra riportato.

La definizione di fatturato è riferibile alla voce ricavi e si applica anche con riferimento a quelle imprese che, come ad esempio, nel settore edilizio, potrebbero avere come riferimento altri aggregati (ad es. il valore della produzione).

La definizione di "Gruppo" si riferisce alle imprese soggette alla medesima direzione e coordinamento di uno stesso soggetto che, ai sensi dell’art. 2497 sexies c.c., si presume esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'articolo 2359; tale presunzione ammette prova contraria da parte dell’Impresa Beneficiaria mediante:

(a) evidenza della struttura societaria che indichi, in particolare, le modalità con cui vengono redatti i bilanci delle singole società (i.e. quali società consolidano il bilancio);

(b) evidenza dei bilanci e della documentazione connessa sia della impresa beneficiaria che delle altre società del perimetro, dai quali risultino elementi idonei a confermare/escludere rapporti di direzione e coordinamento sussistenti (o meno) tra le varie società appartenenti alla stessa struttura;

(c) dichiarazioni del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria attestanti la sussistenza (o meno) di attività di direzione e coordinamento da parte delle società appartenenti alla stessa struttura societaria.

Pertanto con riferimento a quanto dichiarato nella Richiesta di Finanziamento, l’impresa beneficiaria può dichiarare l’appartenenza ad un Gruppo qualora sia individuabile una Capogruppo di ultimo livello che esercita - direttamente o indirettamente - attività di direzione e coordinamento, o un controllo operativo o strategico sull’impresa beneficiaria ai sensi delle vigenti norme del codice civile.

Ad esempio, Alfa (l’impresa beneficiaria) è detenuta da Beta che ne ha la direzione e coordinamento o un controllo operativo o strategico. Beta non produce consolidato. Nel calcolo del fatturato generato dal Gruppo in Italia potrà essere considerato un consolidato pro forma certificato valorizzando il fatturato della capogruppo Beta ed il fatturato dell’impresa beneficiaria Alfa, e delle eventuali altre società del Gruppo, considerando la partecipazione che la capogruppo ha nella beneficiaria.

Per la verifica del limite di cui al comma 3 dell’art. 1 del DL n. 23 del 08/04/2020, si considera il fatturato consolidato in Italia, escludendo quello realizzato dalle legal entity appartenenti al medesimo Gruppo dell’impresa beneficiaria ma con sede legale all’estero.

Ad esempio per imprese beneficiarie appartenenti a gruppi industriali senza operatività infragruppo, il "fatturato consolidato in Italia" può essere calcolato sottraendo al fatturato consolidato di gruppo i fatturati delle legal entity estere appartenenti allo stesso gruppo oppure, in alternativa, sommando i fatturati civilistici delle legal entity con sede legale in Italia appartenenti al gruppo. Un esempio numerico in caso di Gruppo che non presenta operatività infragruppo: se il fatturato consolidato di un Gruppo è uguale a 100 e il fatturato delle legal entity estere è pari a 20, il "fatturato consolidato in Italia" sarà uguale a 100-20 = 80.

Qualora il Gruppo di appartenenza dell’impresa beneficiaria dovesse presentare delle partite infragruppo, il fatturato consolidato in Italia può essere calcolato sottraendo al fatturato consolidato del Gruppo, il fatturato realizzato dalle legal entity estere appartenenti al medesimo Gruppo e sommando il fatturato realizzato dalle legal entity estere a valere su beni/servizi acquistati dalle legal entity italiane del Gruppo (al netto dell’eventuale margine realizzato dalle legal entity estere dalla vendita di beni o servizi acquistati dalle legal entity italiane). Un esempio numerico in caso di Gruppo con operatività infragruppo: il fatturato consolidato del gruppo è pari a 200; il fatturato delle legal entity estere del Gruppo è pari a 100; il fatturato delle legal entity estere realizzato su beni o servizi acquistati dalle legal entity italiane del Gruppo è pari a 25 (di cui 5 di relativo margine). In questo caso il fatturato consolidato in Italia del Gruppo può essere pari a 200-100+25-5 = 120.

Le imprese che possono accedere alla garanzia Italia devono avere sede legale in Italia, a prescindere dalla capogruppo estera. Sono in ogni caso escluse le società che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sia controllata, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paese o territorio non cooperativo a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I della lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea. La condizione di cui al presente comma non si applica se la società dimostra che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

Se la società non appartiene ad un gruppo il massimo tra il 25% del suo fatturato in Italia e il doppio dei costi del personale sostenuti in Italia come risultanti da bilancio individuale (oppure, nel caso l’Impresa Beneficiaria abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, in questo calcolo si prendono a riferimento i costi del personale attesi per i primi due anni di attività).

Se la società appartiene ad un gruppo il calcolo prende in considerazione il fatturato consolidato di gruppo in Italia e i costi del personale sostenuti in Italia.

No. I due criteri devono valere contemporaneamente per poter beneficiare della procedura semplificata. Nell’esempio in domanda la percentuale di copertura massima è dell’80%.

L’impegno viene assunto dall'impresa che beneficia della garanzia nonché da ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e coordinamento da parte della medesima.

Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni proprie al momento della richiesta di un nuovo finanziamento con Garanzia Italia nel 2022, l'impegno anzidetto viene assunto dall'impresa per i 12 mesi successivi al momento della richiesta di finanziamento.

L'impegno a non distribuire dividendi è contenuto nel modulo di richiesta del finanziamento al soggetto finanziatore e nel relativo contratto di finanziamento.

&È sufficiente aderire alla Condizioni Generali della Garanzia Italia.

Si sono ammessi. Il soggetto finanziatore capofila del finanziamento agirà in nome e per conto degli altri partecipanti al pool e farà un’unica richiesta di copertura a SACE.

In caso di finanziamento erogato in pool, l’obbligo viene esteso a ciascun soggetto finanziatrice del pool, ad eccezione di quello che svolge come unica attività quella di agency/servicing senza sottoscrivere quote del finanziamento.

No, la quota di fatturato dall'Italia è inclusa quindi andrà considerata anche la quota export dall’Italia e non solo il fatturato domestico. Viene escluso solo quanto fatturato da una subsidiary con sede legale all'estero

Il limite dell’importo massimo finanziabile, è calcolato secondo le regole indicate dall’art 1. Comma 2 (c) del Decreto Liquidità. I relativi dati a supporto per il calcolo sono ricavati dall’ultimo bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale ovvero come risultanti dai dati certificati (ad esempio, dal collegio sindacale o nel progetto di bilancio approvato dal consiglio di amministrazione) non avendo l’impresa beneficiaria ancora approvato il bilancio, sulla base di quanto dichiarato dall’impresa beneficiaria.

Sì come previsto dal decreto, purché abilitata all'esercizio del credito in Italia e in grado di garantire l'apertura di un conto corrente con IBAN italiano su cui erogare il finanziamento garantito.

SACE effettuerà un controllo automatico in relazione solamente a finanziamenti precedentemente garantiti con Garanzia Italia ai sensi del DL. Il controllo non sarà esteso agli altri finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche nell’ambito del Temporary Framework, che dovranno essere auto-dichiarati dall'azienda.

No, sono esclusi dal perimetro di applicazione del Decreto i finanziamenti subordinati. Il finanziamento ammesso in Garanzia Italia deve godere di uno status pari passu anche rispetto agli altri finanziamenti concessi dalle banche all’impresa. Nello specifico, le obbligazioni di pagamento/ rimborso ai sensi dei finanziamenti coperti da Garanzia Italia si devono collocare almeno allo stesso grado rispetto ai diritti di tutti gli altri creditori chirografari e non subordinati. Ciò significa che se il finanziamento coperto da Garanzia Italia è secured, i relativi pagamenti potrebbero anche essere preferiti rispetto agli altri chirografari. Se il finanziamento coperto da Garanzia Italia è unsecured, gli impegni di pagamento saranno pari passu con gli altri finanziamenti unsecured e non subordinati.

L’ammontare dell’esposizione della Banca nei confronti dell’impresa Beneficiaria al momento dell’erogazione del Finanziamento Garanzia Italia deve essere superiore all’ammontare delle esposizioni detenute all’entrata in vigore del DL, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute fra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito fra le parti prima della suddetta data.

Per la verifica del requisito, l'esposizione complessiva della banca verso l'impresa dovrà intendersi al netto della Garanzia SACE rilasciata in ambito "Garanzia Italia". In tal modo la Banca potrà dare evidenza diretta di non aver ridotto l'esposizione netta ed il rischio diretto nei confronti dell’impresa, fatte salve le riduzioni intervenute in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell’entrata in vigore del DL. Inoltre i rifinanziamenti/ rinegoziazioni/ consolidamenti di debiti in essere non rappresentano riduzioni di esposizione da parte della Banca.

No, non è ammissibile. Il finanziamento garantito da SACE potrà comunque essere destinato in misura non superiore al 20 per cento dell’importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020.

Il processo di articola in 4 semplici fasi:

  1. L'impresa beneficiaria presenta la richiesta di finanziamento garantito al soggetto finanziatore che può operare anche in pool con altri finanziatori
  2. Il soggetto finanziatore procede con l'istruttoria creditizia e con le analisi richieste per poi inserire la richiesta di garanzia tramite il portale di SACE
  3. SACE verifica la richiesta di garanzia in ordine cronologico e, se idonea, fornisce al soggetto finanziatore un codice Codice Unico Identificativo della garanzia. Il testo della garanzia potrà essere scaricato direttamente dal portale
  4. Il soggetto finanziatore ricevuto il CUI eroga il finanziamento entro 30giorni di calendario.

Possono accreditarsi Banche, Istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, società di factoring e gli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia. I soggetti finanziatori devono, altresì, garantire la possibilità di apertura di conto corrente italiano dove veicolare i finanziamenti garantiti.

L’archiviazione documentale è a carico del soggetto finanziatore; la documentazione raccolta non dovrà essere inoltrata in fase di richiesta di garanzia, ma potrà essere richiesta da SACE in futuro, fino a 12 mesi dalla scadenza del finanziamento, ad eccezione della richiesta di finanziamento che dovrà essere fornita a SACE al momento dell’inserimento della richiesta di garanzia unitamente all’autocertificazione antimafia dell’azienda che dovrà essere completa anche in termini di numero di autocertificazioni fornite.

Il soggetto finanziatore ha la possibilità di fare un caricamento massivo di più richieste di garanzia tramite la piattaforma SACE. Sia le richieste singole che quelle caricate in modo massivo saranno gestite in ordine cronologico.

Non è previsto modulo cartaceo e l’inserimento sarà completamente digitale.

L’autocertificazione anti-mafia è trasmessa dall’impresa beneficiaria a SACE, attraverso il soggetto finanziatore, al momento del caricamento della richiesta di Garanzia Italia. L’autocertificazione anti-mafia potrà essere prodotta, alternativamente e a discrezione dell’impresa beneficiaria, attraverso (i) un modello unico di autocertificazione, sottoscritto dal titolare o legale rappresentante anche con riferimento a tutti gli ulteriori soggetti dell’impresa beneficiaria sottoposti a verifica antimafia, oppure (ii) autocertificazioni separate, sottoscritte da ciascun soggetto dell’impresa beneficiaria sottoposto a verifica. Entrambi i modelli sono disponibili sul sito sacesimest.it e allegati alle condizioni generali del programma Garanzia Italia. Per ulteriori approfondimenti è disponibile sul sito sacesimest.it anche il documento di guida “Vademecum Antimafia”.

Si segue l’ordine cronologico nel rispetto del plafond massimo finanziabile sul cliente in base ai parametri definiti nel decreto.

Solo le PMI, come definite da raccomandazione commissione europea n. 2003/361/CE, dovranno prima pienamente utilizzare la capacità del fondo centrale di garanzia o dichiarare di avere una capacità residua insufficiente per un nuovo finanziamento, nonché le garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (ISMEA),  e poi presentare richiesta a SACE.

La violazione dell’impegno non determina in alcun caso il venire in meno della Garanzia SACE in favore del soggetto finanziatore bensì, oltre agli usuali rimedi previsti dal contratto di finanziamento, il ricalcolo, a condizioni di mercato, della remunerazione della garanzia.

Sì, è considerata eligible per Garanzia Italia a condizione che (i) dichiari al Soggetto Finanziatore di essere stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale o di aver stipulato accordi di ristrutturazione o di aver presentato un piano di risanamento successivamente al 29 febbraio 2020 e (ii) il Soggetto Finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell’Impresa Beneficiaria, dichiari a SACE (a) di aver verificato che, alla data della richiesta di garanzia, l’Impresa Beneficiaria non risulta presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, ovvero il Soggetto Finanziatore classifica l’esposizione tra le Esposizioni Non Deteriorate come rilevabili dal Soggetto Finanziatore, ovvero in Centrale Rischi nell’ultimo flusso di ritorno disponibile non si evidenziavano segnalazioni di “Sofferenze a Sistema” né la presenza di un rapporto tra “Totale Sconfinamenti per Cassa” e “Totale Accordato per Cassa” superiore al 20%, (b) che l’Impresa Beneficiaria non presenta importi in arretrato come rilevabili dal Soggetto Finanziatore e (c) di poter ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell’articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del Regolamento (UE) n. 575/2013.; Ai fini del soddisfacimento delle condizioni sub (i) e (ii), il Soggetto Finanziatore potrà richiedere a SACE la modulistica da impiegare per rendere le relative dichiarazioni.

1. Gestire livelli occupazionali equivale a non licenziare o mantenere costante livelli occupazionali?

No. Gestire non significa necessariamente mantenere costanti i livelli occupazionali. È possibile gestire i livelli occupazionali anche attraverso licenziamenti, purché si sia raggiunto un accordo sindacale.

2. Aziende senza sindacati o in cui non è obbligatorio avere un sindacato (es. azienda con meno di 15 dipendenti) come ci si regola?

Se si vuole ottenere il prestito garantito, è necessario che l’azienda si impegni a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

3. Timing: il decreto impone di aderire ad accordi sindacali a prescindere o solo quando bisogna gestire i livelli occupazionali?

Non è richiesta la sottoscrizione di un accordo quadro con i sindacati ma l’accordo risulta necessario solo quando si presenta la necessità di gestire i livelli occupazionali.

4. Il licenziamento individuale per giustificato motivo/disciplinare può essere ricollegato a mancata gestione di livelli occupazionali?

No. L’impegno non riguarda interventi di tipo individuale.

5. Durata dell’impegno da parte dell’impresa vale dalla data della richiesta di finanziamento e per tutta la durata del finanziamento?

Si, corretto.

6. Con quali tipologie di sindacati è necessario stipulare l’accordo?

Qualunque tipologia e livello organizzativo di sindacato (i.e. sia RSA che RSU).

7. La gestione dei livelli occupazionali deve essere estesa a tutte le persone impiegate in Italia dal gruppo o solo alle persone impiegate nella società richiedente il finanziamento?

Solo a livello di impresa beneficiaria, fatta eccezione per i casi in cui la beneficiaria utilizzi il finanziamento assistito da Garanzia Italia per le società del gruppo: a quel punto l’obbligo si intende esteso alle società che indirettamente beneficiano dell’intervento pubblico.

8. La gestione dei contratti stagionali/ a termine / a chiamata / in somministrazione, deve essere attuata mediante accordi sindacali?

No, l’accordo sindacale si intende necessario, solo per la stabile struttura occupazionale dell’impresa.

9. Le assunzioni vanno gestite attraverso accordi sindacali?

Considerando la ratio della norma (salvaguardia dei posti di lavoro), escludiamo le nuove assunzioni dal concetto di gestione dei livelli occupazionali.

10. Il concetto di gestione dei livelli occupazionali, si estende anche a ogni materia relativa alla gestione del personale (es. modifica orario di lavoro, gestione delle promozioni)?

No, il concetto si riferisce alla gestione dei livelli occupazionali intesa come provvedimenti di tipo collettivo sulla forza lavoro che impattino i livelli occupazionali (ad es. licenziamenti/prepensionamenti).

Garanzia Italia è concessa a norma della sezione 3.2 del Quadro temporaneo (Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti) e un’impresa beneficiaria può fruire contemporaneamente delle diverse misure di cui alla sezione stessa, nel rispetto delle disposizioni e delle norme relative al cumulo previste dal Quadro Temporaneo. Inoltre Garanzia Italia può essere cumulata con gli altri aiuti previsti dalle diverse sezioni del Quadro temporaneo ma non è consentito il cumulo con gli aiuti ai sensi della sezione 3.3, se questi ultimi vengono concessi per il medesimo prestito sottostante. Possono essere invece cumulati se concessi per prestiti diversi, nel rispetto delle disposizioni e delle norme relative al cumulo previste dal Quadro Temporaneo.

In caso di estensione sarà possibile variare esclusivamente la durata dell'operazione esistente, senza modifica delle altre condizioni incluse quindi le condizioni economiche del finanziamento (i.e. preammortamento, tasso/margine applicato al finanziamento, commissioni).

La durata da inserire a Portale deve essere quella door-to-door quindi comprensiva del periodo di estensione.

In caso di estensione la percentuale di copertura originaria rimane inalterata. In caso di sostituzione la percentuale di copertura della nuova operazione segue le condizioni previste dalle Condizioni Generali in linea con le richieste di nuove operazioni. Pertanto qualora ad esempio l’impresa beneficiaria sia stata interessata da eventi quali acquisizioni o fusioni che ne determinano il cambiamento dei parametri sulla cui base è calcolata la percentuale di copertura, quest’ultima verrà ricalcolata di conseguenza.

In caso di sostituzione del finanziamento in essere sarà possibile modificare non solo la durata ma anche altre caratteristiche del finanziamento - ad esempio l’importo prevedendo quindi eventuale finanza aggiuntiva nei limiti previsti dalla normativa rispetto ai parametri dimensionali dell’impresa alla data della richiesta di sostituzione, tasso/margine e commissioni applicate, etc. -. Le richieste di sostituzione verranno gestite attraverso il portale di Garanzia Italia come già avviene per le nuove operazioni.

Si, con l’erogazione del nuovo finanziamento sarà possibile rimborsare il precedente.

No. Solo le operazioni già perfezionate potranno essere oggetto di sostituzione.

No, non è possibile.  

Sarà necessario fornire una nuova autocertificazione antimafia solamente in caso di sostituzione. 

In caso di estensione la durata è complessiva e quindi inclusiva anche del periodo già trascorso del finanziamento che si va ad estendere.

In caso di sostituzione la durata è invece intesa come nuova durata del finanziamento che sostituisce il precedente e pertanto esclude il periodo già trascorso del finanziamento che si va a sostituire.

Per le operazioni già ammesse a Garanzia Italia sarà possibile richiedere l’allungamento della durata della garanzia, per estensione o sostituzione, fino ad un massimo di 96 mesi. In particolare, per le sostituzioni sarà possibile inviare tali richieste ed emettere le garanzie entro il 30 giugno 2022 e pertanto la scadenza del finanziamento sostituito non potrà essere successiva al 30/06/2030.

Per le estensioni di operazioni in bonis invece, le richieste potranno essere fatte anche oltre la scadenza del 30/06/2022 fermo restando che la scadenza del finanziamento esteso non potrà essere successiva al 30/06/2030.

No, tale obbligo è previsto esclusivamente per i finanziamenti che abbiano come finalità il rifinanziamento del debito accordato in essere non assistito da Garanzia Italia.

È possibile concedere comunque (facoltà e non obbligo) finanza aggiuntiva all’impresa beneficiaria nell’ambito di un’operazione di sostituzione di una precedente operazione Garanzia Italia. 

È necessario indicare l’ammontare complessivo, equivalente quindi alla somma tra i) l’ammontare outstanding del finanziamento che si sostituisce - che il soggetto finanziatore troverà già indicato nel portale - e ii) l’importo della finanza aggiuntiva.

No, non è possibile destinare i fondi a controllate diverse rispetto a quelle indicate nella richiesta di finanziamento originaria. . E’ possibile comunque limitare solo ad alcune delle controllate a cui i fondi erano stati destinati ma non prevederne delle nuove.>

Se, al fine di implementare la sostituzione:

 

a) la banca non prevede di effettuare erogazioni, quest'ultima dovrà, ricevuta la nuova garanzia, stipulare il nuovo Contratto di Finanziamento e comunicare la data di efficacia dello stesso a SACE entro la prima tra: i) la data che precede la scadenza della rata del piano di ammortamento o preammortamento, del precedente finanziamento, relativa al trimestre in cui la garanzia viene emessa, ii) la data che cade 30 (trenta) giorni dopo il rilascio della Garanzia SACE; ovvero

 

b) la banca prevede di effettuare erogazioni, quest'ultima dovrà, ricevuta la nuova garanzia, stipulare il nuovo Contratto di Finanziamento ed erogare il finanziamento, comunicando la data dell'erogazione a SACE entro la prima tra: i) la data che precede la scadenza della rata del piano di ammortamento o preammortamento, del precedente finanziamento, relativa al trimestre in cui la garanzia viene emessa, ii) la data che cade 30 (trenta) giorni dopo il rilascio della Garanzia SACE.

La data di perfezionamento.

Si. SACE comunicherà al soggetto finanziatore il piano premi relativo alla nuova garanzia -  comprensivo quindi della decurtazione dal o dai corrispettivo/i annuale/i dell’ammontare relativo alla porzione di premio già corrisposta dall’impresa beneficiaria ai sensi della precedente Garanzia SACE - in relazione al periodo di rischio non ancora decorso.

In linea con quanto già avviene per il pagamento dei corrispettivi di premio per le nuove operazioni.

Si. Nelle CG è unicamente previsto che la banca debba richiedere all’impresa beneficiaria di corrispondere il delta di remunerazione. Si tratta quindi di un obbligo dell’impresa beneficiaria e non del soggetto finanziatore.

Anche per una nuova durata fino a 6 anni, purché sia maggiore della precedente.

A seconda della durata di estensione del finanziamento (se inferiore o superiore a 6 anni) verrà applicata la corrispondente griglia di premi (cfr Manuale operativo sezione estensione per i dettagli ed il documento Tavole pricing Garanzia Italia che riporta altresì un riepilogo con tutte le tabelle dei premi effettivi nelle diverse castistiche, entrambi pubblicati sul sito di Garanzia Italia) . Relativamente alle annualità già decorse e corrisposte, e limitatamente alle estensioni oltre 6 anni e fino a 8 anni, verrà richiesto l'eventuale differenziale di premio. 

A seconda della durata del nuovo finanziamento che sostituisce il precedente (se inferiore o superiore a 6 anni) verrà applicata la corrispondente griglia di premi (cfr Manuale operativo per i dettagli ed il documento Tavole pricing Garanzia Italia che riporta altresì un riepilogo con tutte le tabelle dei premi effettivi nelle diverse castistiche, entrambi pubblicati sul sito di Garanzia Italia ). Relativamente alle annualità già decorse e corrisposte, le stesse non verranno rimborsate ad eccezione della porzione del corrispettivo annuale già corrisposta dall'impresa beneficiaria ai sensi della precedente operazione in relazione al periodo di rischio non ancora decorso. Tale porzione verrà portata a decurtazione del primo corrispettivo o dei successivi corrispettivi in caso di eccedenza.

Il riferimento normativo della decisione della commissione europea è scaricabile al seguente link : https://ec.europa.eu/competition/state aid/cases1/202127/295211 2293188 25 2.pdf 

 

Tali tabelle sono altresì consultabili all'interno della sezione estensione e sostituzione del Manuale operativo e nel documento Tavole pricing Garanzia Italia, entrambi pubblicati sul sito di Garanzia Italia.

Sì, in caso di rifinanziamento di operazione assistita da garanzia del Fondo Centrale di Garanzia con Garanzia SACE sarà necessario prevedere finanza aggiuntiva per il 25% dell'importo del debito accordato in essere come un'operazione di rifinanziamento non assistita da Garanzia SACE. Si ricorda che nelle Condizioni Generali pubblicate sono stati disciplinati I termini di cui alle richieste di rifinanziamento di operazioni Mid Cap già garantite dal Fondo Centrale di Garanzia.

Come per le nuove operazioni, anche le estensioni e le sostituzioni sono soggette a delibera positiva del soggetto finanziatore prima di presentare richiesta di garanzia a SACE.

Sarà possibile utilizzare il conto dedicato già disponibile.

In caso di estensione non è necessaria tale verifica in quanto il soggetto finanziatore non può modificare le condizioni del finanziamento originario. In caso di sostituzione, il soggetto finanziatore può modificare le condizioni del finanziamento che sostituisce quello originario e pertanto dovrà sempre verificare che il costo del nuovo finanziamento, che beneficia della Garanzia SACE e che sostituisce il precedente, è inferiore rispetto alle condizioni previste per un finanziamento con le medesime caratteristiche ma privo della Garanzia medesima.

In caso di operazioni di rinegoziazione che abbiano ad oggetto il rifinanziamento parziale o totale di singole linee di credito, facenti parte e regolate all’interno di un contratto di finanziamento unitamente ad una o più linee di credito le quali non sono oggetto di rimborso (es. contratti di finanziamento multitranche), il 25% di nuova finanza  va calcolato solo sull'accordato delle linee oggetto di rinegoziazione e non sull’intero accordato, inclusivo delle linee che non sono oggetto di rimborso.
Si, è possibile solo una volta che tutte le somme siano state utilizzate e a condizione che sia poi disponibile, per eventuali controlli futuri sull’operazione, la documentazione relativa alla movimentazione del conto corrente dedicato per la tracciabilità dei flussi.
  
Il perimetro del gruppo economico e la situazione dimensionale dell’impresa beneficiaria devono far riferimento alla data di richiesta del finanziamento e non al 31/12/2019.

E’ necessario considerare l’importo outstanding del finanziamento.

SI. Tutte le operazioni di finanziamento non rateali entro i 36 mesi, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle condizioni generali e delle disposizioni operative previste dal Manuale Operativo Affidamenti breve termine, possono essere garantite. A questo link è disponibile il relativo manuale operativo.

Anche le linee a breve termine (esempio scoperto di c/c, anticipo fatture e Ri.Ba.) utilizzate nella forma rotativa possono essere garantite purchè siano a scadenza definita.

In tali casi i riferimenti di erogazione in unica soluzione e data della stessa, previsti dalle condizioni generali, vengono intese con attivazione dell’intero affidamento e relativa data in cui il fido viene concesso ed agganciato al conto dedicato. L'erogazione potrà essere a quel punto in una o piu’ soluzioni, anche in forma rotativa.

Nella fattispecie in questione, le commissioni SACE, in funzione della percentuale garantita, vengono calcolate sull’intero importo dell’affidamento (i.e. accordato) indipendentemente dall’utilizzo/dagli utilizzi.

Alla data del 31 gennaio 2022, l’impresa non deve essere risultata in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014. In riferimento alla data del 31 gennaio 2022, e agli indici riportati all’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, risulta pertanto possibile certificare tale informazione sulla base dei dati riportati sui bilanci 2020 e 2021.

Nella definizione del rapporto debito/patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'impresa, che non può essere superiore a 7,5, così come indicato dal punto 1) della lettera e) del comma 18 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, vengono inclusi, nel calcolo del patrimonio netto contabile, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica.

L'importo del Corrispettivo Annuale è calcolato automaticamente dopo che la banca comunica sul portale la data di erogazione. I pagamenti dei Corrispettivi Annuali vengono regolati annualmente in via anticipata e calcolati sulla base dell'importo del finanziamento outstanding trimestre per trimestre.

Il pagamento del Corrispettivo Annuale per la prima annualità avviene entro il decimo giorno dalla fine del trimestre solare in cui è avvenuta l'erogazione del finanziamento ovvero, nel caso di Factoring Pro-Solvendo nell’ambito di un Contratto Quadro, del primo Finanziamento.

I Corrispettivi Annuali per le annualità successive alla prima, vengono corrisposti, entro il decimo giorno a partire dalla data che cade un anno dopo la fine del trimestre solare in cui è avvenuta l’erogazione del finanziamento o, in ipotesi di Factoring Pro-Solvendo nell’ambito di un Contratto Quadro, del primo Finanziamento. Si specifica che il termine dei 10 giorni per il versamento dei Corrispettivi Annuali per le annualità successive alla prima vale per tutte le garanzie in essere, incluse quelle con diversa indicazione all’art. 4.2 (ii) delle Condizioni Generali.

In caso di rimborso anticipato totale, il corrispettivo annuale già corrisposto a SACE alla scadenza prevista non viene restituito (né parte di esso).

In caso di rimborso anticipato parziale, il corrispettivo annuale già corrisposto a SACE alla scadenza prevista non viene restituito. SACE effettuerà un riconteggio dei corrispettivi annuali futuri in funzione dell’importo garantito sul capitale residuo post rimborso anticipato parziale. La porzione di corrispettivo annuale già corrisposto dall'impresa beneficiaria, in relazione al periodo di rischio successivo al rimborso parziale, e non ancora decorso, verrà portata a decurtazione del primo corrispettivo annuale utile o dei successivi corrispettivi in caso di eccedenza.

No, la garanzia che viene emessa in sostituzione non può essere oggetto di una successiva sostituzione.

Sì, in conformità a quanto previsto dall’articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, le imprese in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 del cd. “DL Liquidità” possono destinare i proventi del finanziamento garantito al sostegno delle esigenze di liquidità conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia selezionando, nella richiesta di finanziamento, lo scopo “capitale circolante”.

No, l’impresa beneficiaria direttamente o indirettamente controllata da enti territoriali o enti non economici, in fase di richiesta, può essere considerata come non appartenente ad un gruppo. Pertanto, le dichiarazioni contenute nella richiesta che si riferiscono al gruppo (es. calcolo dell’importo massimo del finanziamento, determinazione della percentuale di copertura, impegno sui dividendi) devono considerarsi inerenti solo all’impresa beneficiaria.

Non sono previsti requisiti ulteriori in termini di importo e durata del finanziamento rispetto a quelli già contemplati dal Decreto Liquidità, fermo restando che il finanziamento dovrà essere effettivamente riconducibile e finalizzato al supporto delle esigenze di liquidità derivanti dalla rateizzazione concessa o da concedersi da parte dei fornitori di energia elettrica e gas naturale.